Coronavirus, come saranno ammessi alla classe successiva alunni primo e secondo grado

Ammissione classe successiva alunni scuola secondaria di primo e secondo grado, come potrebbe cambiare per l’emergenza coronavirus.
Cosa prevede la nuova bozza di decreto legge sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e l’avvio del 2020/21, pubblicata in anteprima dalla nostra redazione.
Ordinanza/e Ministro
Nella bozza di decreto si prevede che, per il solo a.s. 2019/20, il Ministro dell’Istruzione può adottare specifiche ordinanze relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo.
Vediamo cosa potrebbe prevedere l’ordinanza/e ministeriale/i riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Modifiche
L’ordinanza/e del Ministro, riguardo all’ammissione alla classe successiva degli alunni della secondaria di primo e secondo grado:
- può essere emanata sia in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 (e sia possibile svolgere gli esami in presenza) sia in caso di mancato rientro entro la predetta data (o di impossibilità a svolgere gli esami in presenza per ragioni sanitarie);
- può modificare in deroga i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 6 del D.lgs. n. 62/2017 (primo grado)
- può modificare in deroga i requisiti previsti dall’articolo 4, commi 5 e 6, del DPR n. 122/09 (secondo grado);
La suddetta modifica in deroga deve avvenire tenendo in considerazione:
– il possibile recupero degli apprendimenti, previsto sempre dall’ordinanza ministeriale, nel corso del prossimo anno scolastico (2020/21), a partire dal 1° settembre. Approfondisci
– il processo formativo e i risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta
Requisiti ordinari primo grado
Di seguito i requisiti ordinari di ammissione alla classe successiva, riguardanti gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, che potranno essere modificati in deroga dall’ordinanza ministeriale.
– Secondaria primo grado
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- non essere ammessi in in casi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline.
– Secondaria secondo grado
- aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi; - aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.
Evidenziamo che nella bozza di decreto, relativamente all’ammissione alla classe successiva degli alunni della secondaria di secondo grado, non è citato, per l’eventuale modifica in deroga, l’articolo 14/7 del DPR 122/09, dove è prevista, ai fini della validità dell’anno scolastico e quindi di ammissione allo scrutinio, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Considerato che è previsto per la scuola secondaria di primo grado e considerata la situazione emergenziale, si tratterà di una dimenticanza che sarà superata nel testo definitivo.
In definitiva, la modifica in deroga permetterà l’ammissione di tutti gli studenti alla classe successiva, con eventuale recupero l’anno successivo, e il superamento per il corrente anno scolastico della sospensione del giudizio degli studenti della secondaria di secondo grado (vedi di seguito).
Sospensione giudizio secondo grado
Per la secondaria di secondo, come detto sopra, può essere modificata in deroga (art. 4/6 DPR 122/09)la sospensione del giudizio per gli alunni che hanno conseguito una o più insufficienze, in attesa dell’accertamento del recupero delle stesse entro la fine dell’anno scolastico o comunque prima dell’inizio delle lezioni.
Pertanto si può prevedere l’ammissione diretta alla classe successiva, tenuto del summenzionato recupero all’inizio dell’anno scolastico, previsto dall’eventuale ordinanza del Ministro.