Coordinatore di dipartimento disciplinare, può essere anche il supplente con incarico al 30 giugno

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Il Dirigente scolastico nei propri doveri d’ufficio deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica. Ciò presuppone l’attribuzione di numerose deleghe tra le quali il coordinatore del dipartimento disciplinare. Cosa dice la Legge sulla possibilità o meno di individuare, per tale ruolo, docenti con contratto a tempo determinato.

Prima di procedere alla risposta, un accenno alle figure ruotanti attorno al Dirigente scolastico: docenti collaboratori, delegati, coadiutori, il Middle Management della scuola.

I collaboratori del Preside prima dell’introduzione dell’autonomia scolastica

Prima dell’avvento dell’autonomia scolastica, il Testo Unico delle norme in materia di istruzione – D.Lgs. 297/1994 all’art 7, comma 2, lettera h) – e ancor prima i decreti delegati del 1974, conferiva la scelta dei collaboratori del Preside al Collegio docenti, disponendo di un numero massimo fino a quattro, in base a quello degli alunni della singola istituzione scolastica.

Successivamente il Preside – allora si chiamava così, anche se continua ad essere denominato con tale eccezione, un po’ come il collaboratore scolastico che in maniera analoga viene ancora identificato come “bidello” – poteva scegliere tra essi, il docente collaboratore incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento (vicepreside).

Anni 2000, l’autonomia scolastica, il D.Lgs. 165/ 2001 e i docenti delegati

Dal primo settembre 2000 la situazione cambiò con il passaggio dalla funzione direttiva dei presidi alla qualifica dirigenziale dei dirigenti scolastici. Una delle norme più focalizzate sulla questione riferita ai Dirigenti scolastici e deleghe di compiti specifici a determinati docenti è l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001:
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”.

Docenti delegati senza limite numerico: racchiudono i cosiddetti vicepresidi, coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe, responsabili o fiduciari di plesso. Previsto in maniera tassativa l’atto di delega in forma scritta. Il termine “collaboratore” non appare ancora.

In quegli anni nacquero diverse controversie in merito all’applicazione contrastante che ne derivava dall’osservazione del Testo Unico 297/1194 e il D.Lgs. 165/2001; e cioè sulla possibilità di scelta da parte del Dirigente scolastico – e non di un soggetto terzo, il Collegio docenti, come previsto dal T.U. – dei collaboratori nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative.

Tale dibattito giuridico venne risolto in maniera definitiva dal parere del Consiglio di Stato (luglio 2000), in favore di quanto disposto dalla più recente normativa, l’art 25 del D.Lgs. 165/01, quindi il Dirigente scolastico, che dovendo rispondere dei risultati della propria gestione, doveva/deve potersi affidare a persone di sua fiducia, scegliendole in totale autonomia.

Il comma 83 della Legge 107/2015 e l’introduzione dei coadiutori

Il comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015 riporta:
Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

I coadiutori non sono necessariamente investiti di una funzione operativa – come invece avviene, necessariamente, per i delegati – ma assumono un ruolo di supporto, di consiglio, di dialogo.

Naturalmente tali categorie non sono necessariamente distinte tra loro, dato che nella maggior parte dei casi, delegati, coadiutori e collaboratori possono coincidere anche nella stessa persona: pensiamo, ad esempio, ad un collaboratore di presidenza, con funzioni vicariali, che è anche delegato al coordinamento di una classe e che contemporaneamente fa parte dello staff Ds.

Oppure un docente delegato al coordinamento di un dipartimento disciplinare che nel frattempo ha l’incarico per una funzione strumentale.

Cosa si intende per collaboratori oggi?

Ad oggi per collaboratori del dirigente scolastico, si intende tutte quelle figure appartenenti allo Staff, il Middle Management in generale, comprese le funzioni strumentali anche se per quest’ultime si parla di incarico, non delega. A voler essere puntigliosi, la dicitura “collaboratori” è riportata all’articolo 88 comma 2, lett f) del CCNL:

con il fondo d’istituto sono retribuibili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.”

I docenti con contratto a tempo determinato possono avere l’incarico di coordinatori di dipartimento disciplinare?

Coordinatore di dipartimento – Definizione

Il Collegio dei Docenti, è l’organo scolastico con funzioni metodologico-didattiche, composto dal Dirigente e da tutti gli insegnanti; si riunisce e lavora sia in seduta plenaria, sia in sedute dipartimentali. I dipartimenti sono delle articolazioni funzionali del Collegio e sono costituiti da insegnamenti affini per contenuti e metodologia. I docenti delle discipline di un determinato ambito costituiscono un dipartimento.
È il dirigente scolastico, sentito il Collegio e valutate le eventuali disponibilità, che, nomina uno o più suoi fiduciari quali coordinatori di dipartimento.

La legge non vieta ai docenti a tempo determinato di ricoprire ruoli di collaborazione a livello organizzativo-didattico

Nella nostra lunga premessa abbiamo riportato svariate disposizioni normative; ebbene, non vi è alcun accenno o divieto che le collaborazioni di cui si avvale il dirigente scolastico nello svolgimento delle funzioni organizzativo-amministrative della scuola, siano destinate ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato. Lo stesso organico dell’autonomia, definizione introdotta dalla Legge 107/2015, comprende i docenti con posto comune, sostegno, potenziamento, senza distinguere tra insegnanti a contratto determinato o indeterminato.

Recentemente, a riprova di ciò anche se per altra contestualizzazione, è intevenuta la nota ministeriale 1843 del 13 ottobre 2020 che riporta [supplenti COVID]:

Come è noto, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020, si tratta di risorse straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle “comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, come tali, rientrano comunque nella gestione più generale dell’“organico dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico.

Riprendendo quanto riportato dal comma 83 della Legge 107/15:

“Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”

possiamo asserire che i docenti con contratto a tempo determinato possono essere destinatari di incarichi quali il coordinatore di dipartimento disciplinare, in quanto sicuramente rientrante tra le figure di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.

Lo staff del Dirigente Scolastico: da chi è composto, quali i compiti

Collaboratori del Dirigente scolastico possono abbandonare l’incarico nel corso dell’anno scolastico?

Coordinatore di classe, accettare l’incarico è facoltativo

 

 

 

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