Coordinatore di classe, è obbligatorio accettare l’incarico?

Sul tema coordinatore di classe arrivano sempre molti quesiti da parte dei lettori. Fra tutti, la domanda più ricorrente è: sono obbligato ad accettare l’incarico?
Si parte dall’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
La figura del coordinatore di classe rientra nelle deleghe che il Dirigente può predisporre nell’ambito dell’organizzazione della vita scolastica. Non può quindi essere considerato un incarico che rientra negli obblighi istituzionalmente previsti nella funzione docente.
Pertanto l’eventuale proposta effettuata dal dirigente non solo deve essere accettata dal docente ma, qualora accettata, dovrà essere obbligatoriamente retribuita perché attività aggiuntiva.
Per tale motivo, il Dirigente non potrà imporla come incarico da svolgere tutto l’anno oppure a “turno” fra docenti.
Il coordinamento di classe, ricordiamo, è uno degli incarichi aggiuntivi per i docenti più complessi e articolati. Non è codificato né a livello legislativo né contrattuale e quindi non esiste un mansionario ufficiale: le sue attività si adattano alle esigenze organizzative dell’Istituto.
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