Coordinatore di classe, accettare l’incarico non è obbligatorio. Ecco perché

L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
Nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica.
In questi anni di consulenza ci siamo più volte occupati della figura del coordinatore di classe soffermandoci sul quel “possono” dell’art 25/5 sopra richiamato.
Stano infatti ad oggi, la figura del coordinatore di classe non può che rientrare nelle deleghe che il Dirigente può predisporre nell’ambito dell’organizzazione della vita scolastica.
Non è quindi un incarico che rientra negli obblighi istituzionalmente previsti nella funzione docente.
Pertanto tale eventuale proposta effettuata dal dirigente non solo deve essere accettata dal docente ma, qualora accettata, dovrà essere obbligatoriamente retribuita perché attività aggiuntiva.
Il Dirigente quindi non potrà imporla come incarico da svolgere tutto l’anno oppure a “turno” fra docenti.
Diverso è invece la figura del segretario del consiglio di classe la quale è obbligatoria e attribuita dal DS e può essere svolta anche a turno come indica espressamente l’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.