Conversatori di lingua straniera hanno diritto di voto nel consiglio di classe

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Lalla – Un chiarimento del Ministero sul diritto di voto degli insegnanti tecnico pratici in sede di decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Lalla – Un chiarimento del Ministero sul diritto di voto degli insegnanti tecnico pratici in sede di decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

La nota è la n. 6418 del 09 ottobre 2012

Oggetto: Conversatori di lingua straniera. Ammissione alla classe successiva.

Pervengono quesiti con cui si chiede di precisare se i conversatori di lingua abbiano il diritto di voto in sede di decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124, gli insegnanti tecnico pratici fanno parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del consiglio di classe. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che i conversatori in lingua straniera sono insegnanti tecnico pratici.

L’art. 4, comma 1 del DPR n. 122 del 22-6-2009 precisa che la valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.

Pertanto, i Conversatori di lingua straniera, insegnanti afferenti alla classe di concorso 3/C, previsti anche dal DPR n. 89/2010 con riferimento al liceo linguistico, hanno diritto di voto anche in sede di ammissione alla classe successiva, al pari degli altri docenti della classe.

WhatsApp
Telegram

Concorso DSGA. Solo poche settimane per fare la differenza. Preparati con gli esperti di Eurosofia