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Controllare correttezza punteggi altri iscritti in graduatoria, possibile. Ecco quando

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Una sentenza del TAR che richiama altri pronunciamenti, fornisce delle utili indicazioni e nel contempo si riportano altre massime della giustizia amministrativa che possono essere utili per maturare una visione organica sul diritto all’accesso agli atti nei confronti di altri soggetti presenti nella propria graduatoria, qualora tale accesso sia necessario non per esercitare un controllo generalizzato dell’operato della P.A cosa illegittima, ma per tutelare i propri diritti.

Fatto

Con ricorso una ricorrente ha chiesto al Tribunale l’accertamento del proprio diritto ad accedere a tutti gli atti del procedimento di selezione ed in particolare a quelli afferenti ad un candidato posizionatosi al secondo posto della graduatoria. La richiesta di accesso a tali documenti è stata motivata, in via amministrativa, in ragione dell’esigenza di tutelare giudizialmente la propria posizione di partecipante alla selezione sopra indicata. A seguito dell’accesso espletato, pur consentendo di visionare gli atti inerenti la ricorrente, veniva negato, in toto, l’accesso a quelli relativi agli altri candidati. Ciò in ragione della pretesa inapplicabilità della normativa che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss. L. n. 241/90) agli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda di riferimento, oltre che, più in generale, della pubblica amministrazione. La società in questione si riservava, pertanto, di consentire la produzione di ulteriori documenti all’esito dell’adozione del decreto attuativo del Regolamento UE 679 sulla Privacy. Il TAR Lazio del 5 novembre 2018 accoglieva il ricorso come prodotto dai difensori della ricorrente, con provvedimento N. 01868/2018 REG.PROV.COLL.N. 01104/2018 REG.RIC.

Tutti i soggetti privati che hanno interesse diretto e concreto ed attuale hanno diritto all’accesso

“Ai sensi dell’art. 22 e ss. l. n. 241/90 tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a documenti amministrativi (indipendentemente dalla natura privatistica o pubblicistica della loro disciplina sostanziale), di cui è chiesto l’accesso, ove detenuti da una pubblica amministrazione (per tale dovendosi intendere non soltanto i soggetti di diritto pubblico ma anche quelli di diritto privato sia pure limitatamente alla loro attività di pubblico interesse) hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia. In proposito, per come recentemente chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13 del 28/06/2016) gli atti delle selezioni indette dai soggetti privati concessionari di pubblico servizio -quali la (omissis).- funzionali al reperimento del personale da impiegare per l’espletamento del servizio medesimo, rientrano nel cono d’ombra degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, in quanto, comunque, “concernenti attività di pubblico interesse” e ciò indipendentemente dal fatto che le controversie relative a tale procedure, così come quelle inerenti il conseguente rapporto di lavoro, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.”

Il diritto di accesso va garantito con la visione e l’estrazione degli atti

“Tale diritto di accesso, che si estrinseca non soltanto nella visione ma anche nell’estrazione di copia dei documenti amministrativi, ha ad oggetto tutti gli atti riguardanti la partecipazione dei candidati alla selezione, rispetto ai quali non sussiste alcuna prioritaria esigenza di riservatezza giacché questi, prendendo parte alla procedura comparativa, “hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione” (così T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 20/01/2016, n. 37; cfr. ancheT.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n. 861).”

Il differimento dell’accesso agli atti è legittimo, purchè motivato

“Può ancora aggiungersi che già precedentemente la stessa giurisprudenza ha rilevato, con specifico riferimento a una procedura concorsuale per l’accesso a pubblico impiego, e sempre in relazione a un differimento di accesso agli atti, che esso non nega l’interesse del privato, ma si limita a rinviarne il soddisfacimento a una data successiva, a tutela al tempo stesso dell’interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali (C. Stato, IV, 4 aprile 2012, n. 2005).” Come affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla circostanza che l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere, comunque, armonizzato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento, non è da escludere che l’Amministrazione possa differire l’accesso alla conclusione del procedimento ma tale scelta deve figurare – a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie in esame – come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest’ultimo, che si presti a dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa, così come prescritto dall’art. 24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero della necessità di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 2, della medesima legge, in conformità all’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992 (Tar Lazio, Sez.I, ter n.13783/2005)”

L’accesso agli atti è uno strumento idoneo ad ottenere la conoscenza degli atti del procedimento

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania(Sezione Sesta)con Sentenza n. 943, pubblicata il 19 febbraio 2019 così si pronuncia: “l’accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività Peraltro, nel caso di specie, appare con evidenza che solo attraverso l’ostensione della richiesta documentazione relativa alla procedura di mobilità alla quale ha partecipato, parte ricorrente potrebbe comprendere le eventuali ragioni che non avrebbero consentito il suo inserimento nella graduatoria finale, con conseguente valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa. Con riferimento a tali atti, destinati per loro natura al confronto con quelli di altri candidati, in un contesto di competizione concorsuale, è da escludere in radice la sussistenza di una particolare esigenza di riservatezza atteso che una volta acquisiti dalla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”.

L’accesso agli atti non deve esplicarsi in controllo generalizzato verso la P.A

“Come chiarito dalla giurisprudenza, se pur deve escludersi che la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi consenta un controllo generalizzato, in forma di azione popolare (ex multis, v. CdS n.4346/2017), non ne condiziona l’esercizio del relativo diritto la titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno,“essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicché la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto” (CdS n.3831/2017).”

Se si esercita controllo generalizzato, l’accesso agli atti va negato

“Il Tar Abruzzo –L’Aquila n. 704/2006 ha escluso l’ostensione documentale, ritenendo che “in tema di esercizio del diritto di accesso riguardo ad atti di un concorso a pubblico impiego, il concetto di interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse all’impugnazione, non è tale da consentire una sorta di controllo generalizzato dell’azione amministrativa, né può ritenersi emergente ove riferito a candidati che abbiano conseguito una posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella della ricorrente.”

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