Contributi scolastici dei genitori sono volontari. Famiglie devono conoscere attività a cui sono destinati

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Si sono concluse da qualche giorno le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 e come ogni anno tra i genitori si accende il dibattito sui contributi volontari che vengono chiesti dalle istituzioni scolastiche e che in alcuni cosi possono essere fraintesi e veicolati come obbligatori.

Ribadiamo inoltre, che la scuola dell’obbligo ad eccezione delle 4° e delle 5° Superiori, per le quali è previsto il pagamento delle tasse erariali, è gratuita in base a quanto previsto dalla Costituzione che all’art. 34, esplica quanto segue:
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Inoltre nella Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, art. 1, si specifica che:

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale

I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Da ciò si evince che la natura di qualsiasi altro contributo richiesto dalle scuole, non possa essere che volontario.

Va inoltre detto che i contributi scolastici sono deliberati dai Consigli d’Istituto e le risorse raccolte tramite il contributo volontario dei genitori sono utilizzate per le finalità previste dalla legge ovvero per “l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa” (Legge 2 aprile 2007 n. 40, Art. 13).

Detrazione fiscale per contributi versati

I genitori che verseranno dei contributi alla scuola, potranno avvalersi della detrazione fiscale” (Legge Bersani, n. 40/2007, art 13, cc 3-8; Nota del MIUR n. 312, del 20/3/2012). Questa spesa, infatti, rientra nell’elenco spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta pari al 19% poiché viene inclusa nelle donazioni versate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.

Perché i contributi sono volontari e non un obbligo

E ’la nota 312 del 20 marzo 2012 “Indicazioni utilizzo contributi scolastici delle famiglie” a chiarire che i contributi richiesti normalmente dalle scuole all’atto dell’iscrizione sono volontari anche in riferimento al principio di obbligatorietà e gratuità dell‘istruzione inferiore, a differenza delle tasse scolastiche che sono obbligatorie. I genitori non dovranno versare contributi per lo svolgimento delle attività curriculari fatta eccezione per le spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.

La stessa nota stabilisce che le famiglie devono essere messe al corrente della destinazione dei contributi in modo da conoscere in anticipo le attività programmate e decidere poi se contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni. Alla fine dell’anno scolastico la scuola renderà alle famiglie, una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come siano state effettivamente spese le somme e i benefici che ne ha ricavato la comunità scolastica.

La richiesta dei contributi deve avvenire in piena trasparenza e non in modo intimidatorio: “Non attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie” (dalla Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013).

I contributi devono essere volontari e i comportamenti delle scuole che li fanno passare come obbligatori e/o connessi all’atto dell’iscrizione “si configurano come vere e proprie lesioni al diritto allo studio costituzionalmente garantito” e “per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d’ufficio” (Nota MIUR n. 593, del 7/3/2013).

I contributi volontari previsti per l’anno scolastico 2021/2022

Anche quest’anno il Miur, come solitamente avviene, all’atto dell’apertura delle iscrizioni, ha diffuso una nota e nello specifico la Nota 20651 del 12 novembre 2020: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.

All’interno della nota, al punto 2.2 c’è il riferimento ai Contributi volontari e tasse scolastiche, anche qui si ribadisce che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

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