Contrazione in organico: nessun soprannumerario se si costituisce una COE

La costituzione di una COE in seguito a contrazione in organico consente di salvaguardare la titolarità del docente. Con cattedra orario esterna si evita esubero
Una lettrice ci scrive:
“Sono un docente neoimmesso su cattedra orario esterno 8 + 6 + 4, come da contratto quest’anno non potevo partecipare alle operazioni di trasferimento. Ora mi sono accorto che nell’organico di diritto definitivo della mia scuola risulta una classe in meno e quindi le mie ore sono diventate 6 + 6 + 6. In questo caso non dovrebbe essere automatico il trasferimento per sovrannumerario, dato che non ho più la prevalenza di ore nella scuola dove sono titolare?”
In seguito a contrazione nell’organico di un’istituzione scolastica e la scomparsa di una cattedra interna e disponibilità uno spezzone orario residuo, l’Ufficio Scolastico Provinciale può creare con questo spezzone orario una cattedra orario esterna se trova spezzone disponibile in altra istituzione scolastica, utile per creare una cattedra completa.
Composizione di una COE
Una cattedra esterna può essere costituita con massimo tre scuole autonome ubicate in non più di due comuni diversi.
La scuola di completamento è decisa esclusivamente dall’Ufficio Scolastico Provinciale e su questa il docente non ha alcuna voce in capitolo
La composizione di una COE può cambiare da un anno scolastico ad un altro, come chiarito esplicitamente nell’art.11 comma 5 del CCNI sulla mobilità, dove si stabilisce quanto segue:
“Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.”
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice la modifica nella composizione della COE sulla quale ha ottenuto l’immissione in ruolo, con trasformazione da cattedra 8 + 6 + 4, con 8 ore nella scuola di titolarità, a cattedra 6 + 6 + 6, che mantiene inalterata la scuola di titolarità, non ha determinato alcun esubero.
La docente non risulta quindi soprannumeraria e dovrà prestare servizio in questa “nuova” COE con composizione differente in relazione alle sedi di completamento, mentre nessuna modifica per la sede principale della cattedra, che è la sua scuola di titolarità, se non per il numero di ore che è passato da 8 a 6
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