Contrazione di organico: dove viene assunto in ruolo vincitore di concorso non abilitato?

I docenti vincitori di concorso non abilitati, qualora nella scuola in cui sono stati assegnati vi sia contrazione di organico, sono assunti in ruolo in altra scuola della provincia. Riferimenti e modalità
Vincitori concorso non abilitati
Ai vincitori non abilitati del concorso PNRR1 scuola secondaria (come anche quelli del PNRR2), ai sensi del DM n. 205/2023 disciplinante la procedura, si applica quanto previsto dall’articolo 13/2 e dall’articolo 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017.
In base alla suddetta normativa, una volta individuati per l’assunzione, i docenti in questione sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’USR cui afferisce la scuola scelta. Nel corso del contratto a tempo determinato conseguono l’abilitazione acquisendo 30 o 36 CFU/CFA, in base a come hanno avuto accesso al concorso (30 CFU i partecipanti con laurea + 3 anni di servizio; 36 CFU i partecipanti con laurea + 24 CFU/CFA). Al riguardo sottolineiamo che il MIM, con apposita nota, ha indicato che i vincitori di concorso in esame accedono ai percorsi da 30 o 36 CFU a seconda della situazione in cui si trovino al momento dell’iscrizione ai medesimi e non al momento della presentazione della domanda al concorso (così ad esempio chi ha avuto accesso al concorso con laurea + 24 CFU e nel frattempo ha raggiunto tre annualità di servizio, può partecipare al percorso da 30 CFU e non a quello da 36). Approfondisci
Conseguita l’abilitazione come detto sopra, i docenti in esame sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio.
Pertanto, i vincitori non abilitati – assunti nel corrente anno scolastico a tempo determinato – saranno immessi in ruolo nell’a.s. 2025/26 nella scuola assegnata e in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Scuola assunzione e vincolo triennale
Per i docenti suddetti, dunque, la sede di titolarità sarà la scuola scelta al momento dell’assunzione a tempo determinato, scuola in cui saranno vincolati per tre anni scolastici, a partire dall’immissione in ruolo. Quindi gli anni in cui devono restare nella scuola in esame sono quattro: 1 anno a tempo determinato + 3 anni di vincolo. Così leggiamo nell’articolo 13/5 del succitato D.lgs. 59/2017:
[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, per fatti successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Il vincolo potrà essere superato rientrando in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 2025/28. DEROGHE.
Contrazione di organico
Qualora si verifichi una contrazione di organico per l’a.s. in cui dovranno essere assunti a tempo indeterminato, i vincitori di concorso non abilitati non potranno essere immessi in ruolo nella stessa scuola in cui hanno prestato servizio con contratto al 31/08. E’ chiaro che, non essendo ancora di ruolo, non possono essere dichiarati perdenti posto (poiché non fanno ancora parte dell’organico dell’autonomia della scuola interessata) e non possono partecipare alle operazioni di mobilità. Cosa succede allora?
I docenti in questione saranno assunti in ruolo in un’altra scuola della provincia, come evince dalla previsione di cui all’articolo 8 del CCNI 25/28, laddove si indicano i posti non disponibili per la mobilità:
d) Dalle predette disponibilità vanno detratti:
1. …
2. per ciascun anno del triennio di vigenza del presente contratto, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Non sono dunque disponibili per le operazioni di mobilità – a livello di singola scuola o a livello provinciale in caso di contrazione di organico – i posti destinati ai docenti con incarico finalizzato al ruolo. La nuova scuola dovrebbe essere assegnata (e non potrebbe essere diversamente) dall’ATP competente per territorio, come avvenuto negli anni scorsi (così possiamo leggere nel decreto, tra gli altri, dell’Ufficio Scolastico di Cosenza relativo agli assunti 2022/23).
Quesito
Sono un docente vincitore di concorso PNRR1 non abilitato. Ho conseguito l’abilitazione nel corso dell’anno 2024/25 quindi il mio contratto sarà trasformato a tempo indeterminato nell’as.2025/26. Mi hanno informato che per l’anno successivo risulto in esubero. Come gestiranno la mia posizione? L’assegnazione su nuova sede con posto disponibile, sarà fatta su base Regionale o provinciale? Con quale criterio?
L’assegnazione avverrà nella provincia di assunzione sui posti accantonati per i casi come quelli del lettore, come sopra riportato: per ciascun anno del triennio di vigenza del presente contratto, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Quanto al criterio che sarà seguito, possiamo riferirci al succitato decreto dell’USR Sardegna, in base al quale si è proceduto nell’assegnazione per viciniorietà partendo dalla scuola assegnata l’a.s. precedente: quindi la prima scuola con posto disponibile più vicina a quella in cui sta svolgendo servizio a tempo determinato, secondo la catena di viciniorietà: procedendo d’ufficio ad assegnare la nuova sede, individuandola nell’istituzione scolastica che, secondo la catena di viciniorietà, è la più prossima a quella di servizio nell’a.s. 2022/2023;
Le risposte ai quesiti
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