Contratto docenti ed ATA precari, quando è possibile la proroga? Scheda
Le norme sulla proroga e conferma dei contratti per supplenze brevi del personale docente sono contenute nell’Ordinanza Ministeriale (O.M.) sulle supplenze, all’art. 13, commi 11 e 12. Queste regole definiscono il prolungamento o la conferma dei contratti di supplenza per garantire continuità in caso di assenza del titolare, sia per periodi consecutivi senza interruzione sia durante sospensioni delle lezioni.
Proroga del contratto: assenza continuativa
Il comma 11 prevede che, per mantenere la continuità didattica, la supplenza temporanea sia prorogata qualora l’assenza del titolare prosegua senza interruzioni significative, interrotta solo da giorni festivi o liberi dall’insegnamento. La proroga decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente e coinvolge lo stesso supplente già in servizio.
Conferma del contratto: assenza con sospensione delle lezioni
Il comma 12 disciplina la conferma del supplente quando, tra due periodi di assenza del titolare, vi è una sospensione delle lezioni. In tal caso, alla ripresa delle lezioni viene confermato il supplente già in servizio, senza riattivare la graduatoria. Questo permette continuità didattica dopo periodi come le vacanze scolastiche, evitando il cambio di supplente.
Proroga per il personale ATA
Anche per il personale ATA è prevista la proroga del contratto di supplenza in caso di assenza continuativa del titolare. Le “Disposizioni comuni” della nota ministeriale specificano che la proroga è concessa se l’assenza continua senza interruzioni rilevanti, estendendo il contratto del supplente dal giorno successivo alla scadenza di quello iniziale.
Diritto alla proroga in caso di cambio tipologia di assenza
Il diritto alla proroga resta valido anche se cambia il motivo dell’assenza del titolare. È sufficiente la continuità dell’assenza, indipendentemente dalla causa, come il passaggio da malattia a permessi per legge 104/92. Il supplente ha diritto alla proroga senza interruzioni, anche se il titolare non rientra tra i diversi periodi di assenza.