Contratto d’Istituto, ARAN: non si può stipulare, se il collegio dei revisori è decaduto
L'ARAN ha espresso un parere riguardo alla possibilità di stipulare il Contratto d'Istituto nel caso in cui il collegio dei revisori sia decaduto.
L'ARAN ha espresso un parere riguardo alla possibilità di stipulare il Contratto d'Istituto nel caso in cui il collegio dei revisori sia decaduto.
Secondo l'Agenzia, considerato che il citato collegio esercita un'attività di controllo sulla compatibilità dei costi riguardo a quanto previsto dalla contrattazione integrativa d'istituto, non è possibile procedere alla stipula del Contratto integrativo di Istituto in mancanza del collegio dei revisori, che costituisce la condicio sine qua non per il perfezionamento della procedura contrattuale.
Il parere dell'ARAN
E’ possibile stipulare il contratto d’istituto in assenza del collegio dei revisori dei conti decaduto dalla nomina?
A tal riguardo, questa Agenzia, ritiene opportuno evidenziare che l’istituzione e la presenza del collegio dei revisori dei conti è condicio sine qua non per il perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, stante il controllo esercitato dallo stesso sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola e dell’art. 40 e ss del D. Lgs. n. 165/2001.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, essendo la perdurante mancata istituzione dell’organo di controllo dovuta a decadenza del vecchio collegio e mancata nomina del nuovo, si suggerisce di sollecitare le amministrazioni competenti a procedere agli adempimenti del caso.