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Contratto al supplente fino a venerdì: ecco quando la scuola deve applicare l’istituto della proroga con decorrenza dal sabato

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Che distinzione c’è tra i casi del pagamento del sabato e della domenica al supplente che completa l’orario settimanale e la proroga della supplenza?

Grazia scrive

Ho lavorato come supplente( infanzia) , sostituendo una collega in malattia dal mercoledì al venerdì. Il lunedì la collega ha preso altri due giorni di malattia. Il sabato e la domenica vengono retribuiti? Su Noipa visualizzo un contratto dal mercoledì al venerdì e uno dal lunedì al martedì ed il sabato e la domenica non sono stati retribuiti.

Pagamento sabato e domenica se si completa l’orario settimanale

L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

“…ha ugualmente diritto…”cioè nel caso in cui la domenica non rientri appunto nel periodo di durata del rapporto di lavoro.

La domenica può essere retribuita a condizione non solo che il contratto sia stato stipulato dal lunedì al sabato, anche se in più scuole, ma anche che il docente abbia completato tutto l’orario settimanale ordinario (per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.)

Diverso è il caso della proroga della supplenza

Tale normativa, ovvero considerare il “vincolo” del completamento dell’orario settimanale anche nel caso in cui il titolare, assente fino al sabato, proroghi l’assenza (anche se con diversa tipologia) dal lunedì successivo senza quindi mai rientrare in servizio, non può essere applicata.

Quest’ultimo caso, infatti, che è quello della collega che ci scrive, è quando al supplente già in servizio spetta la continuazione della supplenza perché il titolare si assenta nuovamente senza fare rientro in servizio. Non c’entra nulla la questione del “sabato e della domenica” contemplata dal citato art. 40/3.

Il riferimento normativo è in questo caso l’art. 7/4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze tuttora in vigore) che dispone:

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

Conclusioni

Nel caso di Grazia la scuola ha  commesso un evidente errore applicando l’art. 40 del CCNL invece che il regolamento delle supplenze, ovvero essendo la supplenza di Grazia da mercoledì al venerdì la scuola l’ha fatta rientrare nell’art. citato ritenendo quindi il non completamento dell’intera settimana quale vincolo, senza invece considerare che la titolare si è poi assentata nuovamente a partire dal lunedì successivo.

Il caso infatti è quello del titolare che si assenta fino al venerdì (indipendentemente da quale giorno della settimana sia cominciata l’assenza) per poi non rientrare il lunedì successivo (se fosse invece rientrata allora sì che si sarebbe dovuto applicare l’art. 40), garantendo così al supplente la proroga del contratto, senza soluzione di continuità, stabilita dal comma 4 dell’art. 7 del Regolamento delle supplenze.

Pertanto, Grazia dovrà dirlo alla scuola la quale a sua volta dovrà necessariamente fare partire il contratto dal sabato e non dal lunedì applicando l’art. citato del Regolamento delle supplenze e non quello del CCNL.

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