I contratti a termine valgono per gli scatti di anzianità
Con la sentenza n. 262/15 la Corte di Cassazione ha stabilitp che i contratti a termine valgono interamente ai fini degli scatti di anzianità. Commento dell'Avv. Domenico Naso, Responsabile Ufficio Legale Uil Scuola
Con la sentenza n. 262/15 la Corte di Cassazione ha stabilitp che i contratti a termine valgono interamente ai fini degli scatti di anzianità. Commento dell'Avv. Domenico Naso, Responsabile Ufficio Legale Uil Scuola
Avv. Domenico Naso – Evidenzio un'importante decisione adottata dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 262 pubblicata il 12.01.15 in tema di contratti a termine.
Con questa decisione, la Corte di cassazione ha riproposto una questione di estremo interesse, peraltro più volte affrontata in sede di legittimità anche nel corso del 2014, ossia se sussista o meno un diritto del dipendente ripetutamente assunto a termine dallo stesso datore di lavoro di vedere riconosciuta – in ipotesi di dichiarazione giudiziale di illegittimità del termine e di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato – l'anzianità di servizio maturata e i conseguenti diritti patrimoniali riconducibili ai relativi scatti.
Ebbene, nel cassare la pronunzia di secondo grado, la Cassazione ricorda che l'articolo 1, comma 13, della legge 92/2012 – ponendo fine alla querelle sorta con l'introduzione dell'indennità omnicomprensiva – ha chiarito che detta norma «si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro».
Ricorda, pertanto, la Suprema corte che «l'indennità è volta al “risarcimento” del lavoratore. Quindi concerne un danno subito dal lavoratore e cioè un danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad un contratto a termine illegittimo, un danno da mancato lavoro» .
Se così è, però, secondo i giudici di legittimità, l'indennità prevista dall'articolo 32 comma quinto, della legge 183/2010 «non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine). I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell'indennizzo forfetizzato del danno causato dal non lavoro. Per questi periodi non vi è niente da risarcire ed il risarcimento mediante indennizzo non può, in una sorta di eterogenesi dei fini, risolversi nella contrazione di diritti legati da un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa effettuata» .
Diretta conseguenza di questo principio, conclude la Corte, è non soltanto il diritto alla retribuzione, bensì anche a «che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità».
Una simile conclusione non deve stupire, perché la Corte evidenzia come questo iter logico-giuridico sia il più coerente con il principio di non discriminazione (affermato dalla Direttiva 1999/70/Ce) tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato «anche e specificatamente in ordine all'anzianità di servizio».
Tuttavia, il risultato cui perviene la Suprema corte nella decisione che allego, non pare l'effetto di una diretta applicazione del principio di non discriminazione tra un contratto a tempo determinato e uno a tempo indeterminato, bensì la logica conseguenza della conversione del primo nel secondo: di qui il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta un'anzianità di servizio effettivamente maturata.