Contratti per supplenze brevi e temporanee. Le vacanze di Pasqua sono retribuite?

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Da oggi la sospensione delle attività didattiche in occasione della Pasqua. Le vacanze in tutte le regioni d’Italia sono previste da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021, compresi. Come funziona la retribuzione per i supplenti? Tale periodo di interruzione viene pagato? Naturalmente dipende dal contratto sottoscritto con l’istituzione scolastica. Quando è prevista la proroga? La conferma? Chiarimenti.

Quesiti dei Docenti – Vacanze di Pasqua – Quando vengono retribuite

Un giovane docente alle prime armi ci chiede una consulenza:

“Salve, ho avuto una supplenza fino al 31 marzo 2021. Le vacanze di Pasqua mi verranno pagate?

Supplenze – Normativa di riferimento

L’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ha regolamentato l’intero pacchetto relativo al conferimento delle supplenze. In seguito, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha disposto le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21″. Di tale materia, si trova ampio riscontro anche nel CCNL 2007. Vedremo successivamente in quali articoli.

Prima di fornire risposta al quesito del nostro gentile insegnante sottolineiamo che…

I docenti con contratto a T.D. possono usufruire del congedo, aspettativa, differimento presa di servizio

Nella nota ministeriale del 05-09-2020 viene evidenziato che per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL 2016/2018, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, ad esempio l’ultimo giorno come da calendario scolastico regionale. Nel caso nostro il termine ultimo è: 31 marzo 2021.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).”

Supplenza temporanea prorogata al supplente in caso di ulteriore assenza del titolare

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

La clausola dei 7 giorni anteriori e successivi per determinare il rapporto di lavoro

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Esempio Vacanze di Pasqua – Proroga del contratto

Docente titolare è assente dal servizio dal 1 marzo 2021 – quindi oltre i sette giorni dalla sospensione delle lezioni – e riprende servizio il 19 aprile corrente anno, pertanto oltre sette giorni dalla ripresa delle medesime. In questo caso il supplente deve aver riconosciuto tutto il periodo delle vacanze con proroga contrattuale.

Dunque ai fini del pagamento delle vacanze al supplente vi sono 3 condizioni [non deve mancarne nessuna delle tre]:

  • assenza del titolare di almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni;
  • assenza del titolare per tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
  • assenza del titolare che, posti i primi due punti di cui sopra, arrivi fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.

Va da sè che le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto contrattuale medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

Risposta al quesito – La clausola dei 7 giorni

Ricapitolando, al nostro docente è stata conferita una supplenza fino al 31/03, ultimo giorno di lezione prima della pausa pasquale, quindi il periodo di interruzione delle attività didattiche. Di seguito, una serie di opzioni possibili:

  • Il docente titolare di cattedra, non prorogando l’assenza causa malattia, congedo parentale, etc, rientra in servizio il giorno della ripresa delle attività didattiche. In tal caso il contratto del supplente si concluderà il 31 marzo, e non avrà diritto ad alcuna proroga o conferma. Di conseguenza le vacanze di Pasqua, non verranno retribuite;
  • Il titolare proroga l’assenza per qualche altro giorno, ma rientra in servizio comunque nella data di ripresa delle lezioni. Supplente non ha diritto a conferma o proroga del contratto;
  • Il titolare si assenta dal 01/03 al 31/03. Durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua) non produce certificazione di assenza. Poi si assenta nuovamente a partire dal 7 aprile fino al 30/4 o data successiva. Al supplente in servizio fino al 31/03 viene confermato il contratto dal 7 aprile senza pagamento delle vacanze, per continuità didattica (art. 7/5 DM 131/07).

  • Il titolare, si assenta senza soluzione di continuità a partire da 7 giorni prima dell’inizio del periodo di sospensione delle lezioni/pausa pasquale, fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle medesime nell’aprile2021. In tal caso, il docente supplente avrà diritto a un contratto che copra l’intero periodo, ivi compreso il periodo di sospensione delle lezioni.

Non hanno importanza le motivazioni dell’assenza del docente a T.I.; a contare è unicamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare. Come già specificato, le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell’anzianità di servizio.

N.B.: Se il docente titolare si rende protagonista di un periodo di assenza, ad esempio per congedo parentale, frazionato in due finestre temporali con in mezzo le vacanze pasquali, verrà meno la soluzione di continuità e quindi il supplente non avrà diritto alla retribuzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica. La regola dei 7 giorni non si applica in caso di suddivisione in più periodi distinti e separati di assenza del docente titolare.

Rientro del titolare dopo il 30 aprile – Computo dei giorni di sospensione delle attività didattiche – Si è espressa l’ARAN

L ‘Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha chiarito che il supplente con contratto fino al 30 aprile, mantiene il servizio [proroga al termine delle lezioni] anche successivamente al rientro del titolare dopo la medesima data ad alcune condizioni—>contenute nell’art. 37 del CCNL comparto Scuola del 29.11.2007:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Ai fini dell’applicazione della norma ciò che rileva è la continuità dell’assenza. Sotto tale profilo, l’assenza si considera non continuativa qualora si verifichi l’effettiva ripresa del servizio da parte del lavoratore. Ne consegue che, in assenza di una ripresa del servizio, eventualmente anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, nel computo dell’assenza continuativa del docente si considerano anche i citati giorni di sospensione delle lezioni.

Rientro docente dopo il 30 aprile e didattica a distanza. I casi di proroga della supplenza

Ordinanza ministeriale SUPPLENZE n. 60/2020

La circolare sulle supplenze – Indicazioni operative 2020/21

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