Contratti part-time 20/21, guida rapida per docenti e segreterie

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Entro il 15 marzo 2020, in applicazione dell’O.M. 55/98, devono essere presentate le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono a partire dal 1 settembre di ciascun anno scolastico.

La disciplina si applica al personale assunto a tempo indeterminato, al personale neo-immesso in ruolo (con decorrenza giuridica 01/09/2019 ed economica 01/09/2020) e al personale docente ex FIT immesso nel 2018 che ha posticipato l’anno di formazione (per aspettativa, maternità, ecc.). Per questi ultimi, l’accettazione dell’istanza è subordinata, comunque, al superamento della valutazione finale. Il personale che non sia in servizio entro il termine previsto per la presentazione delle domande, potrà inviarla direttamente all’Ufficio Scolastico territorialmente competente.

Le tipologie di part-time previste sono le seguenti:

  1. Orizzontale: con articolazione della prestazione di lavoro ridotta su tutti giorni della settimana;
  2. Verticale: con articolazione della prestazione di lavoro solo su alcuni giorni della settimana, del mese, o in determinati periodi dell’anno;
  3. Misto: con articolazione della prestazione di lavoro mediante la combinazione delle due precedenti modalità.

La durata minima della prestazione lavorativa per i docenti, in base all’art. 39 CCNL 2006/2009, deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno. Per il personale ATA si applica, invece l’art. 58 del medesimo CCNL, che prevede la copertura di una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno; in ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo di posti in organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

Lo stipendio è proporzionale alla prestazione lavorativa svolta, fermo restando per il personale ATA la corresponsione del trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità. E’ esclusa, inoltre, la corresponsione di ore per attività aggiuntive aventi carattere continuativo.

Con riferimento ai giorni di ferie e di festività soppresse, i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni pari a quelli del lavoratore a tempo pieno. Per coloro, che invece, usufruiscono del tempo parziale verticale, il diritto è proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

I permessi per motivi personali e le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ai sensi del CCNL Istruzione 2018, sono ripoporzionati sulla base dell’orario di servizio.

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’inizio di un altro lavoro o la variazione della seconda attività da parte del dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al DS entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento.

Ai sensi dell’art. 83, c. 4, CCNL istruzione 2016/2018, Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna istituzione scolastica non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.

Le istituzioni scolastiche a seguito dell’acquisizione a protocollo, inseriranno in SIDI entro il 22/03/2020 (nella sezione: Personale comparto scuola -> Gestione posizione di stato -> trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale -> acquisire domande) le nuove richieste di part time.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, oltre alla comunicazione fatta all’Ufficio Scolastico, va comunicato alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’accoglimento dell’istanza e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

I contratti part-time, di durata minima biennale, si intendono automaticamente prorogati di anno in anno; prima della scadenza naturale, però, il dipendente può richiedere il reintegro a tempo pieno, con istanza motivata, da produrre sempre entro il 15 marzo. È previsto, a seguito di accoglimento dell’istanza, il mantenimento in servizio nell’ultima sede di titolarità, salvo il caso in cui risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell’istituzione scolastica (art. 5.2 O.M. 446/97).

La rilevazione del personale autorizzato al rapporto di lavoro a tempo parziale o ad eventuale rientro a tempo pieno, risulta essere uno degli elementi essenziali alla base del coordinamento delle operazioni in merito alla determinazione dell’organico.

Nell’ipotesi di soprannumerarietà, relativa sia all’organico di diritto che alla situazione di fatto, si procede per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari attraverso la formazione di elenchi e graduatorie, secondo le modalità previste dall’art. 5, O.M. 446/97. L’UST provvederà a formare le graduatorie per tutto il personale che ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, suddiviso per classi di concorso o per profilo.

Qualora si determini un esubero delle domande rispetto al contingente massimo di posti previsti da destinare alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, devono essere compilate per ciascuna tipologia professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per il personale in circostanza di rapporto contrattuale e per coloro che hanno richiesto il collocamento a riposo per anzianità di servizio.

I posti del personale educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti a seguito della riduzione delle ore dei rapporti di lavoro esistenti e, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria, sono ricoperti dal provveditore mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue, saranno utilizzate dai Dirigenti Scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle lezioni o dell’attività didattica (art. 17, c.5, O.M. 59/94).

La predisposizione e la stipula dei contratti part-time, ai sensi della nota n. 2417 del 14.2.2005, avverrà successivamente alla pubblicazione da parte degli UST degli elenchi del personale autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Alcuni Uffici Scolastici Territoriali, come ad esempio quello di Bologna e Reggio Calabria, a partire da quest’anno, al personale che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2020/21, e che presenta anche domanda di mobilità, richiedono la conferma o la revocare della domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti, qualora ottenga il trasferimento.

I Dirigenti Scolastici, a fronte della compatibilità dell’orario richiesto dal dipendente, esaminano la conciliabilità rispetto alle esigenze di servizio, ed esprimeranno un eventuale parere sulla domanda. Salvaguardia essenziale, in questa fase, è quella del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento, ciascuna classe, o ciascuna sezione (art. 4.1 O.M. 55/98). In particolare, la scrivente sottolinea, come per la scuola primaria, sia fondamentale che l’orario richiesto ricomprenda anche le attività di programmazione.

Con la contrattazione collettiva, inoltre, può essere previsto che i trattamenti accessori in favore del personale con contratto a tempo parziale e collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, possano essere corrisposti anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla natura della prestazione lavorativa (art. 9.1 O.M. 446/97).

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