Contrattazione integrativa, le riunioni non devono essere verbalizzate. Lo ricorda l’Aran

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In sede di contrattazione integrativa il dirigente scolastico può farsi affiancare da un proprio collaboratore e quest’ultimo può svolgere la funzione di segretario verbalizzante? Alla domanda ha risposto l’Aran con orientamento dell’11 aprile 2023.

La composizione della delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica è definita dall’art. 22, comma 2, lett. c) del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Il citato articolo prevede che la contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico (parte datoriale) e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL (parte sindacale).

Con riferimento alla delegazione di parte pubblica, l’Aran precisa che per lo svolgimento del proprio compito il dirigente scolastico può avvalersi della assistenza del personale del proprio ufficio (ovvero dell’Istituto scolastico interamente inteso) appartenente a tutte le categorie professionali. Per quanto riguarda, invece, la funzione di segretario verbalizzante, si evidenzia che il CCNL non prevede che le riunioni di contrattazione integrativa debbano essere verbalizzate.

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