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Contrattazione di istituto: soggetti, materie e tempistiche. Quando il dirigente può procedere in autonomia

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Le istituzione scolastiche hanno avviato la contrattazione di istituto che deve concludersi entro il 30 novembre p.v. Soggetti, tempistica e materie di interesse.

CCNL 19/21

La contrattazione integrativa di istituto è disciplinata dall’articolo 30 del CCNL 2019/21, articolo 30 derubricato “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali“.

Oltre al summenzionato articolo 30, bisogna tenere presente l’art. 8, in particolare i commi 3, 6 e 7.

Tempistica

La contrattazione va avviata entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico e deve concludersi entro e non oltre il 30 novembre.

Soggetti

I soggetti coinvolti nella contrattazione a livello di istituzione scolastica sono il dirigente scolastico e, per la parte sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL 2019/21 (FLC CGIL, CISL, SNALS, ANIEF, GILDA).

Durata contratto

Così leggiamo nel summenzionato art. 8, comma 3, del CCNL 19/21:

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale

Il contratto integrativo, dunque, ha durata triennale, eccetto che per i criteri di ripartizione delle risorse che possono essere negoziati annualmente.

Materie

Le materie di contrattazione a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 30, comma 4-lettera c), del CCNL 19/21, sono le seguenti:

  • c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del FMOF e la determinazione dei compensi;
  • c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45/1 del D.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  • c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale dall’art. 1/249 della L. 160/2019;
  • c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali  di cui all’art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
  • c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  • c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
  • c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  • c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione relativi ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
  • c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale;
  • c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (si tratta delle risorse destinate ai docenti tutor e orientatori).

Oltre alle materie sopra elencate, costituisce oggetto di contrattazione di istituto anche il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale, previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero (il citato accordo è stato validato dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020).

Sintesi prerogative

Ai sensi del summenzionato articolo 8, comma 6, del CCNL 19/21 – richiamato dall’articolo 30, comma 6, del medesimo contratto – per le materie di cui ai sopra riportati punti:

  • c1) criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • c5) criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali;
  • c6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA;
  • c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale di formazione dei docenti;
  • c8) criteri generali relativi all’attuazione del diritto alla disconnessione;
  • c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione relativi ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
  • c10) personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale;
  • c11) criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura dei compensi per tutor e orientatori (di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023);

qualora decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni, fermo restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento indicati dall’articolo 9 del CCNL.

Decisione unilaterale in attesa dell’accordo

Sempre ai sensi del succitato articolo 8, comma 7, del CCNL 19/21 – richiamato dall’articolo 30, comma 7, del medesimo contratto – per le materie di cui ai sopra riportati punti:

  • c2) criteri per la ripartizione delle risorse del FMOF e la determinazione dei compensi;
  • c3) criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  • c4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale dall’art. 1/249 della L. 160/2019;

qualora non si raggiunga l’accordo ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui al succitato articolo 9, il dirigente può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del contendere, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative per giungere in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

CCNL 2019/21

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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