Conto consuntivo, procedura di approvazione e consigli pratici sulla redazione
Nei prossimi giorni i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole di tutta Italia saranno impegnati con uno dei più importanti adempimenti dell’anno: la redazione del conto consuntivo. In attesa di disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione, circa le tempistiche da rispettare quest’anno, proviamo ad addentrarci in tale difficile argomento con un linguaggio (si spera!) comprensibile ai meno esperti. In questo articolo ci si concentrerà, in particolare, sulla procedura che porta all’approvazione, da parte del Consiglio di Istituto, del conto consuntivo.
Passaggi preliminari
La procedura di formazione del rendiconto generale della scuola è espressamente disciplinata dall’art. 23 del decreto interministeriale n. 129/2018. Questa è tuttavia preceduta da talune operazioni preliminari che, sebbene chiare e probabilmente scontate per i Direttori S.G.A. di esperienza, è comunque bene ricordare. I passaggi da compiere, prima di procedere alla redazione del rendiconto, sono i seguenti:
- occorre, evidentemente, avere chiuso l’esercizio finanziario che si intende rendicontare. Sarà quindi necessario annullare eventuali reversali e mandati non ancora riscosse o pagati;
- sarà necessario chiudere il registro del conto corrente postale (dell’esercizio che si intende rendicontare) che, ovviamente, dovrà corrispondere con l’estratto conto dell’ufficio postale;
- fondamentale sarà la chiusura del registro delle minute spese aperto nel corso dell’esercizio finanziario che si intende rendicontare nonché le stampe di tutti i giustificativi delle piccole spese effettuate (si pensi agli scontrini);
- occorre, per avere un quadro di insieme della gestione trascorsa, stampare il giornale di cassa e i partitari dell’istituto scolastico nonché l’estratto conto del proprio istituto di credito;
La redazione del conto consuntivo
A differenza del programma annuale, volto a effettuare una stima delle risorse a disposizione e della loro destinazione, il conto consuntivo da conto di come l’attività gestoria sia stata effettivamente esercitata. Si tratta, pertanto, di una cristallizzazione di ciò che è stato e non di ciò che sarà. Tale motivo spiega il perché la stesura di tale atto contabile sia di esclusiva competenza del Direttore S.G.A. Mancando una discrezionalità nell’allocazione delle risorse, infatti, non vi è stata ragione di prevedere l’intervento del Dirigente Scolastico.
La redazione del conto consuntivo è scandita da alcuni passaggi temporali determinanti, espressamente delineati dall’art. 23 del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche. Questi possono così essere sintetizzati:
- Il Direttore S.G.A., entro il 15 marzo, dovrà inoltrare il conto consuntivo al dirigente scolastico. Entro questa data, quindi, tale documento contabile deve essere pronto;
- Entro lo stesso giorno (15 marzo) il Dirigente scolastico ha l’onere di trasmettere il conto consuntivo all’esame dei revisori dei conti;
- Entro il 15 aprile i revisori dei conti riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale fornendo il proprio parere circa i risultati conseguiti nel precedente esercizio finanziario;
- Il conto consuntivo è trasmesso, assieme alla relazione fornita dai revisori dei conti, al Consiglio di istituto affinché tale organo possa giudicarlo e approvarlo entro il 30 aprile. Possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- Il Consiglio di istituto approva il conto consuntivo in presenza di un parere positivo dei revisori dei conti. In tale caso nulla quaestio;
- Il Consiglio di istituto approva il conto consuntivo in presenza di un parere negativo dei revisori dei conti. In tale caso l’atto è trasmesso all’Ufficio Scolastico regionale entro il 10 giugno. Dovranno, altresì, essere inoltrati il programma annuale dell’esercizio finanziario trascorso, l’elenco delle variazioni effettuate e una relazione che dà conto dei motivi che hanno spinto all’approvazione del rendiconto nonostante il parere negativo dei revisori dei conti;
- Il Consiglio di Istituto non delibera entro il 30 aprile. Di tale circostanza devono essere messi a conoscenza tanto i revisori dei conti quanto l’Ufficio Scolastico Regionale. Quest’ultimo, in particolare nominerà, entro 10 giorni dalla comunicazione, un commissario ad acta, al quale verrà demandato il compito di approvare il rendiconto entro i 15 giorni successivi.
La pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica chiude sempre ognuna delle ipotesi appena menzionate. È tale passaggio, infatti, che permette a tutti i soggetti interessati (stakeholder) di venire a conoscenza di come la scuola abbia gestito le risorse nel corso dell’esercizio finanziario appena trascorso.
È bene tuttavia ricordare che l’anno passato è stato caratterizzato da una proroga dei termini entro i quali gli adempimenti appena descritti devono essere portati a compimento. Sebbene ancora nulla sia stato comunicato, considerato l’ingente pressione alle quali le segreterie sono oggi sottoposte a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 è presumibile che, a breve, il Ministero dell’istruzione renderà nota un’ulteriore proroga.