Conto consuntivo, predisposizione entro il 15 marzo, approvazione entro 30 aprile. Termini prorogati di 30 giorni

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Ata, conferimento supplenze da graduatorie d'istituto

Conto consuntivo: causa Coronavirus Ministero proroga termini di 30 giorni.

Nota 8 marzo

Nella serata di ieri, il Ministero ha pubblicato una nuova nota, dopo quella del 6 marzo, al fine di fornire alcune prime indicazioni essenziali di applicazione del DPCM 8 marzo 2020.

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Adempimenti amministrativi

Diverse le indicazioni fornite nella sopra citata nota, tra cui quella relativa agli adempimenti amministrativi, nello specifico quelli relativi al Conto Consuntivo. Così leggiamo nella nota:

… si dispone che in via eccezionale, d’intesa con il Ministero dell’Economia  e delle Finanze, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 è il nuovo regolamento contabile recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Conto consuntivo

Secondo le indicazioni della nota ministeriale, vengono prorogati i termini di cui all’articolo 23 del DI 129/2018, ossia i termini relativi alla predisposizione e approvazione del Conto Consuntivo.

Ai sensi del suddetto articolo 23, il conto consuntivo:

  • è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione sull’andamento della gestione della scuola e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La predetta relazione evidenzia, tra le altre cose, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali;
  • è sottoposto, entro la stessa data del 15 marzo, dal dirigente scolastico all’esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile;
  • è poi trasmesso, insieme alla relazione dei revisori dei conti, al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce;
  • è pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, nel Portale unico dei dati della scuola, nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

Nel caso in cui:

  • il Consiglio di Istituto approvi il conto consuntivo in difformità dal parere dei revisori dei conti,  il DS, entro il 10 giugno, lo trasmette all’USR, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, insieme agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere e ad una dettagliata relazione sui motivi della predetta approvazione;
  • il Consiglio d’istituto non deliberi sul conto consuntivo entro la data sopra indicata, il dirigente ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’USR, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.

Proroga termini di 30 giorni

Tutte i termini sopra indicati (15 marzo, 15 aprile, 30 aprile …) sono stati prorogati dal Ministero di 30 giorni.

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