Continuità didattica insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, sarà applicata già da settembre 2024? Chiarimenti

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La continuità didattica dell’insegnante di sostegno a tempo determinato, con o senza specializzazione, è stata introdotta dal DL n. 71 del 31 maggio 2024. Il testo, adesso in Parlamento per l’iter di conversione in legge, introduce un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti sul quale si è accesso un complesso dibattito, per la specificità dell’insegnamento. e delle modalità di conferimento.

Il testo è così formulato

«3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente
interessato.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi’, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita’ di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

I docenti interessati sarebbero pertanto

  • docenti specializzati;
  • docenti non specializzati individuati dalle GPS Sostegno II fascia con tre anni nel medesimo grado
  • docenti non specializzati individuati dalle GPS incrociate.

N.B. Il testo non fa menzione delle MAD, le domande di messa a disposizione che negli ultimi anni scolastici i Dirigenti hanno utilizzato nel caso di graduatorie esaurite, spesso assegnando la supplenza a insegnante che non ha titolo per l’insegnamento su posto comune per il grado richiesto (l’es. più diffuso sono le supplenze su posto di sostegno alla primaria affidate a docenti della scuola secondaria).

Già a settembre 2024 supplenti confermati dalle famiglie?

Lo slancio in avanti dell’Ufficio Scolastico di Napoli e dell’USR Piemonte che hanno pubblicato due note in cui comunicavano alle famiglie le modalità di richiesta, avrebbe potuto far presupporre di sì.

Va tuttavia registrato che l’USR Piemonte ha sospeso la nota fino a nuove indicazioni da parte del Ministero. Il Dirigente Suraniti scrive infatti “Con rammarico comunico che le indicazioni contenute nella nota prot. n. 9626 del 10.06.2024 e il relativo monitoraggio attivato in ordine alle richieste, da parte delle famiglie, di continuità dei docenti di sostegno, sono sospesi in attesa delle indicazioni ministeriali sull’applicazione del decreto-legge 71/2024.

Pertanto, bisognerà attendere eventuali indicazioni da parte del Ministero prima dell’applicazione del testo, che è sì un decreto legge con effetti immediati ma la norma contiene anche il comma “2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Bisognerà cioè attendere la modifica al Regolamento delle supplenze e inserire la nuova norma al suo interno perché essa possa diventare operativa. E al momento non si tratta di un’operazione dietro l’angolo, dato il lungo iter che il Regolamento dovrà seguire prima di essere approvato in via definitiva.

All0 stato attuale – di conseguenza – appare al 100% inattuabile la realizzazione dell’intervento già nell’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2024/25 a meno che in Parlamento non vengano introdotte delle modifiche al testo con gli emendamenti. Al momento la nostra analisi, e ciò che gli Uffici Scolastici possono fare, si ferma necessariamente al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei prossimi giorni verranno presentati gli emendamenti e il testo potrebbe subìre delle modifiche.

Il Ministro difende la scelta

A più riprese la norma, critica da sindacati e associazioni di categoria, è stata difesa dal Ministro Valditara “Cambiare docente ogni anno per il ragazzo è un trauma notevole”

e ancora, in audizione alla Camera per illustrare il provvedimento

“Vogliamo un rapporto virtuoso che metta al centro lo studente. La continuità didattica ha un valore imprescindibile da tutelare con tutti gli strumenti possibili,” sottolineando l’importanza di garantire una solida e costante relazione tra gli alunni con disabilità e i loro insegnanti di sostegno.

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