Contingenti minimi collaboratori scolastici: criteri, organizzazione turni e motivazione assenze

Attività didattiche sospese sino al 3 aprile: personale ATA a scuola. Contingenti minimi collaboratori scolastici.
Sospensione attività didattiche sino al 3 aprile
Con il DPCM del 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni restrittive applicate con il precedente DPCM dell’8 marzo sono state estese a tutta la Penisola.
Nelle scuole l’attività didattica sarà sospesa sino al 3 aprile e dirigenti e personale ATA saranno presenti, tuttavia sono state fornite indicazioni da parte del Ministero sul lavoro agile, al fine di evitare la presenza di più unità di personale e scuola e limitare conseguentemente le possibilità di contagio.
Lavoro agile
Il Ministero, con la nota del 6 marzo, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di fruire del lavoro agile da parte del personale ATA e dei dirigenti scolastici. Ne abbiamo parlato in:
Coronavirus, lavoro agile: quando è possibile per i dirigenti scolastici
Contingenti minimi collaboratori scolastici
Con la successiva nota dell’8 marzo, il Ministero ha fornito le prime indicazioni in merito ai collaboratori scolastici, che naturalmente non possono svolgere il lavoro a distanza, prevedendo di attivare i contingenti minimi, una volta effettuata la pulizia dei locali.
La summenzionata nota, tuttavia, non chiariva gli istituti in base ai quali era possibile giustificare l’assenza dei collaboratori e modificare il piano delle attività del personale ATA. Su richiesta dei sindacati, nella giornata di ieri, il Ministero ha chiarito la situazione, come già riferito ieri, con un’ulteriore nota.
Vediamo come, quando e secondo quali criteri vano attivati i contingenti minimi succitati.
Di seguito schematizziamo i passaggi da seguire e i criteri da applicare:
- il dirigente verifica l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e si assicura che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- il dirigente limita il servizio alle sole prestazioni necessarie non legate alla presenza di studenti;
- il dirigente attiva i contingenti minimi stabiliti nella contrattazione di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (che, evidenziamolo, è la legge che reca norme sullo svolgimento dello sciopero nei servizi pubblici essenziali), oppure con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento (ci si riferisce alla disciplina nella contrattazione predetta); la motivazione di tale atto, considerate le mansioni dei collaboratori scolastici, discende dalla particolare situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti anche per ragioni lavorative (vedi al riguardo il citato DPCM del 9 marzo);
- le turnazioni riguardanti lo svolgimento dell’attività, secondo il contingente minimo attivato, vanno organizzate tenendo in considerazione le esigenze dei collaboratori legate a: condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. Quindi si agevola (nel senso di venire incontro alle esigenze prospettate), nell’ambito della turnazione che va svolta, le esigenze del personale che ha particolari condizioni di salute, che ha figli piccoli …;
- il dirigenza informa la RSU sull’organizzazione, le turnazioni e quindi sullo svolgimento dell’attività suddetta;
- il dirigente integra le direttive di massima e informa il DSGA che predispone le variazioni necessarie al piano delle attività;
- quanto agli istituti cui ricorrere per giustificare l’assenza dei collaboratori scolastici, che non svolgono i previsti turni:
- gli stessi (collaboratori) fruiscono dapprima le ferie non godute dello scorso anno scolastico e che, secondo il CCNL vigente, vanno fruite entro il mese di aprile (le ferie vanno comunque chieste dai collaboratori interessati). Spetta al dirigente verificare se i collaboratori abbiano periodi di ferie non godute, da consumarsi entro il mese di aprile;
- successivamente l’istituto, cui si ricorre per l’assenza dei collaboratori non impiegati nei turni, discende dall’articolo 12566, c. 2, c.c., in base al quale la mancata prestazione lavorativa dipende dal fatto che la stessa non può essere svolta non per causa del lavoratore, ossia “l’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile”; in questo caso, evidenziamolo, il lavoratore non deve giustificare o recuperare nulla.