Contenzioso graduatorie ATA sui punteggi, a chi devo presentare ricorso? Si pronuncia la Cassazione a sezioni Unite

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Un dipendente ATA aveva presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA. L’Istituto scolastico convenuto non le aveva attribuito alcun punteggio per i servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Il dipendente propone ricorso e si pronuncia la Cassazione sulla questione, dibattuta da tempo, della giurisdizione. Si va al TAR o al Tribunale del Lavoro?

La questione

Il dipendente si rivolgeva prima al Tribunale del Lavoro il quale dichiarava di non aver giurisdizione rilevando che “relativamente alle graduatorie d’istituto, si individuano tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica, quali – segnatamente – il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vds, per tutte: Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016). Ne discende che la giurisdizione deve ritenersi spettante al Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001”.

Successivamente adiva , il TAR siciliano che declinava la giurisdizione dichiarando inammissibile il ricorso perché “la procedura in contestazione è priva dei connotati propri delle “procedure concorsuali”, dato che la fase di formazione e aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico è caratterizzata dall’assenza alcuna valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, risolvendosi invero nel semplice inserimento dell’interessato, che sia in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, restando esclusa ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”.

Si va al giudice del Lavoro e non al TAR per le controversie sulle graduatorie ATA

Il lavoratore, dunque, proponeva ricorso chiedendo alle Sezioni unite della Corte di cassazione di indicare il giudice munito della giurisdizione. La Cassazione Civile con Ord. Sez. Unite Num. 11832 Anno 2024 si pronuncia nei modi che ora vediamo.

“In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell’ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass. SU 17123/2019).
Il principio espresso, a cui la Cassazione a sezioni Unite intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all’annullamento dell’atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie. In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.

Dunque se si chiede una rettifica del proprio punteggio  con una domanda volta all’accertamento del diritto tanto all’inserimento in graduatoria quanto ad un diverso posizionamento in graduatoria la competenza è del giudice del lavoro, mentre se si chiede l’annullamento della norma amministrativa generale che regola la graduatoria la competenza è del TAR.

La  ricorrente aveva adito il tribunale per far valere il servizio prestato, sia pur quale dipendente di diverse cooperative, all’interno di vari istituti scolastici della provincia di riferimento ed in forza di precisa convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Oggetto della domanda azionata,osserva la Cassazione, è dunque il riconoscimento della posizione soggettiva della lavoratrice attraverso la diretta applicazione dei criteri previsti da normativa primaria (tabelle allegate al D.M. 50/2021). Così concludendo: In tale contesto ed in applicazione dei principi richiamati deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale questa Corte rimette le parti anche sulle spese del presente giudizio.

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Pubblicato in ATA

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