Contenzioso graduatorie ATA la competenza è del giudice ordinario o amministrativo? Si pronuncia la Cassazione a Sezioni Unite
Una dipendente ATA convenne in giudizio il ministero per chiedere la corretta posizione in seno alle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In sostanza si trattava di una domanda di aggiornamento della posizione ai fini della costituzione delle graduatorie d’Istituto – III fascia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 21/24, per i profili di Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico dolendosi in particolare della mancata valutazione del servizio prestato presso Enti di formazione professionale citati in ricorso. Si pronuncia con ordinanza la Cass.Civile Num. 18720/2023 a sezioni unite sulla questione della giurisdizione che tecnicamente è fondamentale per la proposizione corretta dei ricorsi.
I precedenti
È stato affermato dalla Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario.
Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento che, superando il diverso pronunciamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198, ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836.
Dunque la Cassazione, a sezioni unite, decide di ricollegarsi all’orientamento del 2016, ciò a dimostrazione di come le cose possano mutare nel tempo. In base dunque a questo orientamento se il personale scolastico chiede il corretto inserimento in graduatoria o conferma dei titoli, e non l’annullamento dell’atto amministrativo generale che tende a minarne l’inserimento in graduatoria, la competenza è e non può che essere del giudice del lavoro.
Le graduatorie d’istituto non sono concorsi
La Cassazione afferma che “nella formazione delle graduatorie d’istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a queste allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate alle ordinanze ministeriali”. Pertanto, osserva correttamente la Cassazione che la formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l’inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l’automatismo che lo caratterizza e che comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Le graduatorie d’istituto non sono procedure selettive
Non può rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata, meramente potenziale, per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d’istituto.
Conclusione
Nel giudizio in esame la domanda proposta dall’ATA, rileva la Cassazione, non è volta all’annullamento di atti amministrativi, ma ad ottenere la conferma/convalida di tutti i titoli di studio e di servizio dichiarati nella sua domanda ai fini del posizionamento nella graduatoria di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per i profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico anche per il triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 3.3.2021 con diritto della ricorrente all’attribuzione dei punteggi spettanti ordinando alle Amministrazioni l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Si tratta di domanda che rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo l’accertamento del diritto all’attribuzione dei punteggi espressione della applicazione delle disposizioni che prevedono i criteri per la loro attribuzione (L.R. n. 24 del 6.3.1976 per gli enti accreditati e la loro individuazione) ed al quale, poi, non è preclusa la disapplicazione degli atti amministrativi.