Consiglio d’istituto, un genitore può rinunciare alla nomina dopo essere stato nominato?

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Decadere dall’incarico di rappresentante di classe o d’istituto non è l’unico problema che si può presentare durante l’anno scolastico. Anche cessare da un incarico, volontariamente, può generare dubbi e incertezze. A chiarire la questione ci pensa l’Associazione Genitori A.Ge. Toscana con un video esplicativo.

Un genitore, il cui figlio è stato promosso alla maturità, si trova nella condizione di dover essere sostituito come rappresentante di classe. Tuttavia, il genitore subentrante non intende accettare l’incarico. Il quesito posto all’associazione è: come procedere per evitare di perdere il treno delle supplettive e rimanere con soli tre genitori rappresentanti?

La risposta è semplice: il genitore può rinunciare alla nomina dopo essere stato nominato. Non è obbligato ad accettare l’incarico per poi dimettersi successivamente. Come chiarito nel video, la rinuncia ha valore solo dopo la nomina. Rinunciare prima della nomina non avrebbe senso, poiché non c’è ancora nulla a cui rinunciare.

Il preside, dunque, procede con la nomina. Successivamente, il genitore designato può inviare la sua rinuncia. A questo punto, il preside avvierà le procedure per l’elezione suppletiva. Nel frattempo, il consiglio di classe o d’istituto può comunque operare validamente anche con tre soli genitori rappresentanti, non essendo obbligatorio il numero di quattro. La data delle elezioni suppletive, come noto, viene stabilita dal direttore dell’ufficio scolastico regionale.

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