Consiglio di Stato su formazione iniziale dei docenti: parere favorevole, osservazioni su riconoscimento servizio per accesso al tirocinio
red – Vi proponiamo il parere espresso dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2010 sul Regolamento su requisiti e modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Parere positivo per la struttura generale, i nodi da sciogliere riguardano i costi dei corsi e la questione relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell’accesso al tirocinio formativo attivo.
red – Vi proponiamo il parere espresso dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2010 sul Regolamento su requisiti e modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Parere positivo per la struttura generale, i nodi da sciogliere riguardano i costi dei corsi e la questione relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell’accesso al tirocinio formativo attivo.
Il Consiglio di Stato ritiene che il Regolamento ha tenuto ben presente, da un lato, l’esigenza di continuità con l’ordinamento universitario, di recente modificato, dall’altra l’esigenza di introdurre correzioni di rotta ad una normativa non pienamente idonea a formare un corpo docente all’altezza delle sfide della modernità.
Infatti la scuola italiana, afferma il Consiglio di Stato, si trova in difficoltà, difficoltà testimoniata da numerose ricerche di organismi internazionali e nazionali, nonché dall’esperienza diretta, che la colloca in posizioni molto basse soprattutto per quanto riguarda il livello degli apprendimenti linguistici, nell’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e, in generale, delle conoscenze disciplinari. Tale difficoltà non può che essere ricondotta ai contenuti e alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.
L’obiettivo da raggiungere è dunque quello di risolvere il problema della formazione degli insegnanti senza stravolgimenti normativi e senza nuove modifiche del decreto ministeriale n. 270 del 2004 proprio nella fase in cui esso viene applicato in tutte le università. Si tratta di far sì che le università inseriscano nell’offerta formativa quei percorsi di “accreditamento” interni alla lauree magistrali che sono indispensabili per la formazione degli insegnanti. Una soluzione siffatta può essere introdotta immediatamente con interventi normativi molto limitati.
Il miglioramento del livello della scuola italiana è legato quindi al la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti che deve comportare un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari nei confronti delle quali si è manifestata negli ultimi anni un’insufficiente attenzione.
"Come in ogni altra professione qualificata, un insegnante deve entrare in aula con un elevato livello di conoscenze disciplinari adeguate e aggiornate in riferimento alle materie delle singole classi di abilitazione per l’insegnamento. Un siffatto livello può essere efficacemente conseguito nel contesto di una laurea magistrale che comporti la preparazione di una tesi di laurea e anche attività di laboratorio."
Ma "il futuro insegnante, oltre a possedere sicure e imprescindibili conoscenze delle discipline da insegnare, deve avere l’opportunità di riflettere sulle modalità di trasmissione delle conoscenze e di acquisizione delle competenze e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica."
Le osservazioni proposte dal Consiglio di Stato sono:
- All’art. 3, comma 2, lett. b) appare preferibile esplicitare – anche per ragioni di simmetria con la precedente lettera a) – che per l’insegnamento nella scuola secondaria è richiesto, oltre al corso di laurea biennale ed al successivo tirocinio, il conseguimento della laurea triennale di base.
- Nell’art. 11 esiste un contrasto tra il comma 3, secondo cui i docenti chiamati a svolgere l’incarico di tutor dei tirocinanti sono designati dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell’elenco di cui all’articolo 12, tra i docenti di ruolo in servizio nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, il comma 5, che stabilisce una disciplina unitaria di selezione per tutte le figure di tutor, il comma 7, che riferisce la procedura di conferma annuale ai soli tutor coordinatori ed organizzatori. Sembrerebbe che tale contraddizione sia da imputarsi ad un erroneo riferimento da parte dell’art. 5, primo periodo ai tutor dei tirocinanti, che invece avrebbero dovuto essere esclusi dalla relativa disciplina, calibrata sulle altre due figure.
- All’art. 15, comma 22 si suggerisce di eliminare la parola “non” nell’inciso “avente natura non regolamentare”, che definisce il decreto chiamato a fissare i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all’abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici, il quale – anche per ragioni di congruenza – deve avere natura normativa.
- risulta meritevole di approfondimento la questione – sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione – relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell’accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella dodici. Al riguardo, anche al di là di possibili profili formali di irragionevolezza della disciplina transitoria, appare opportuno prevedere, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell’esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.
- Con riferimento all’art. 16 desta non poche perplessità la previsione secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall’Università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati “con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti”.
[…] Il Ministero, pertanto, è invitato a indicare quale sia la fonte primaria della norma regolamentare appena citata se la stessa detti un criterio idoneo a consentire la previsione secondo cui l’integrale copertura del costo dei corsi avviene attraverso il prelievo coattivo sui corsisti.
Di queste osservazioni merita particolare rilievo quella relativa agli insegnanti che di fatto lavorano nelle scuole pur non avendo ancora acquisito le competenze necessarie per farla uscire dalle difficoltà in cui la collocano le ricerche internazionali e nazionali.
Il parere espresso in merito è: "in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell’esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti."
Ricordiamo che lo schema di Regolamento prevede a tal proposito: "Sino all’anno accademico 2011-2012 sono, altresì, ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica o del diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, privi di qualunque abilitazione, che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. L’ammissione al
percorso è subordinata al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8."
Il Parere del Consiglio di Stato