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Consiglio di classe: la figura del segretario: mansioni, retribuzione, nomina

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L’inizio di settembre è il periodo di preparazione dell’anno scolastico e i dirigenti scolastici, oltre alle assegnazioni dei docenti alle classi, provvedono anche all’assegnazione degli incarichi aggiuntivi. Tra questi si distinguono il coordinatore di classe e il segretario.

Per completezza andrebbe aggiunto anche quello di presidente, ma generalmente viene ricoperto dal dirigente scolastico e solo in rari casi da un docente. Inoltre tale eventuale nomina viene fatta a spot durante l’anno scolastico, qualora necessario.

La genesi della figura del segretario del consiglio di classe
L’incarico di segretario del consiglio di classe è codificato dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 297/1994 (T.U. sulla scuola) e prevede che: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi Dirigente Scolastico, D.S.) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. La Legge 107/2015 non ha modificato nulla a riguardo.

Si tratta quindi di un incarico obbligatorio e non rifiutabile.

Il T.U. non stabilisce, però, le modalità di assegnazione di questo incarico. A tal proposito occorre consultare il D. Lgs. 165/2001 (T.U. sul lavoro pubblico):
l’art. 25 c. 5 prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”;
l’art. 25 c. 2 prevede che il D.S. “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO. CC. scolastici”.

Da cui si deduce una certa libertà di scelta da parte del D.S.

La gestione di questo incarico è abbastanza variegata: alcuni D.S. assegnano l’incarico di segretario e coordinatore allo stesso docente (del relativo consiglio di classe) per tutto l’anno scolastico, altri li assegnano a docenti differenti e sempre per l’intero anno scolastico. Raramente questo incarico viene assegnato a rotazione tra i docenti di volta in volta.

Le sue mansioni
Sebbene l’incarico sia codificato, le sue mansioni cambiano da Istituto a Istituto. Dopo la sensibile riduzione del FIS del 2011, per evitare compensi risibili ai segretari, in molti Istituti sono state accorpate le funzioni di coordinatore e segretario, creando una specie di “super-coordinatore” che, in pratica, si occupa di tutte le attività di gestione del consiglio di classe.

Quando invece le due funzioni sono separate, si va da mansioni di mera verbalizzazione a incarichi più articolati. Generalmente il segretario:
– collabora con il coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe richiesti dall’ordine del giorno delle riunioni;
– effettua, in collaborazione con il Coordinatore di classe, il monitoraggio delle assenze degli alunni e fare le necessarie comunicazioni alle famiglie;
– durante le riunioni del Consiglio di classe, registra le informazioni e le dichiarazioni da inserire a verbale;
– procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva e lo sottopone all’approvazione del Presidente (coordinatore o DS);
– provvede ad inserire il verbale nell’apposita sezione dell’Area riservata del sito web.

Remunerazione dell’incarico
Trattandosi di un incarico obbligatorio non è prevista alcuna remunerazione per questo incarico. Tuttavia in sede contrattuale, quando viene assegnato a un unico docente per l’intero anno scolastico e le mansioni vanno oltre alla mera verbalizzazione, può essere previsto un compenso utilizzando il FMOF (ex FIS).

Come avviene la nomina
Quando la nomina viene assegnata a un unico docente per l’intero anno scolastico, la stessa deve avvenire per iscritto, o attraverso una comunicazione in sede collegiale, o anche attraverso una circolare di servizio nella quale risulti la designazione individuale. Sarebbe opportuno anche indicare il nominativo del sostituto in caso di assenza del segretario. Le nomine, inoltre, dovrebbero contenere anche un mansionario di dettaglio e una previsione di compenso.

Ci si può rifiutare?
Dall’analisi della normativa si deduce che l’incarico non è rifiutabile e la sua assegnazione è di competenza del dirigente scolastico. E’ ovviamente possibile chiede di essere esautorati dall’incarico in caso di oggettivi impedimenti. Volendo è anche possibile appellarsi al principio di equa distribuzione dei carichi di lavoro (solitamente inserito in contrattazione decentrata) qualora si riscontrasse un’eccessiva concentrazione di incarichi assegnati allo stesso docente. In tutti i casi si tratterebbe di tentativi che potrebbero non andare a buon fine e, in certi casi, addirittura incrinare i rapporti con il D.S.
Le organizzazioni sindacali suggeriscono alle RSU di tentare di inserire nella contrattazione decentrata dei criteri generali di assegnazione, ma difficilmente viene accordato dal D.S.

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