Consiglio di Classe boccia studente per due insufficienze, ma nei criteri del Collegio docenti ne erano indicate tre. Può farlo? Ecco cosa hanno detto i giudici

Nel caso in commento il ricorrente ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva di un Liceo a seguito del mancato superamento del debito in alcune discipline. Il TAR del Lazio accoglie il ricorso con sentenza N. 10362/2024
La scuola è tenuta ad osservare il PTOF ed i criteri adottati per la bocciatura di uno studente
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo come pubblicato sul sito Ufficiale della Scuola, al punto D.1.10 “Criteri di non ammissione all’anno successivo”, disponeva che “Sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del -OMISSIS- non viene ammesso alla classe successiva: 1. lo studente che riporti valutazioni gravemente insufficienti – da 4/10 in giù – in tre discipline le cui carenze il Consiglio di classe reputi non recuperabili da parte dello studente entro il termine dell’anno scolastico, anche in seguito alla frequenza dei corsi di recupero estivi e mediante lo studio individuale; lo studente che riporti un numero diffuso di insufficienze non gravi, tali comunque da non consentire un recupero di tutte le lacune prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo”- Il punto D.1.10 del PTOF riproduce pedissequamente quanto a suo tempo deliberato dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio di Classe, nel caso in commento, in violazione di tale disposizione, senza alcuna motivazione, ha deliberato invece di non ammettere l’alunno alla classe successiva, sulla base di sole due insufficienze gravi, anziché le tre previste dal PTOF e del Collegio dei Docenti. Per il TAR del Lazio a fronte di una valutazione complessiva più che positiva in tutte le altre materie e a fronte di una valutazione sostanzialmente più che positiva del primo trimestre per le materie successivamente divenute oggetto di debito Il Collegio, ha accolto il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Dunque, se il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, non ottempera i criteri adottati dal Collegio docenti come poi recepiti nel PTOF e senza alcuna motivazione valida la bocciatura di uno studente può essere considerata illegittima