Consigli di classe, scrutini, collegio docenti. Tutti gli adempimenti di giugno, quali sono obbligatori per docenti con spezzone orario

Una breve guida con l’obiettivo di chiarire a quali impegni collegiali presenziare nel mese finale di giugno, evidenziando le casistiche riguardanti i docenti in regime di part/time e quelli con monte orario inferioriore alle 18 ore, quindi spezzoni.
Consulenze – Impegni nel mese di giugno per i supplenti al 30/06
Una nostra lettrice ci chiede:
“Sono una docente della scuola primaria con un contratto a T.D. al 30 giugno di 4 ore settimanali. Vorrei sapere, se è possibile, a quanti impegni calendarizzati del mese di giugno dovrò partecipare in relazione, appunto, alla suddetta tipologia di contratto.”
Le attività funzionali all’insegnamento – Normativa generale per docenti con cattedra completa
Le attività funzionali all’insegnamento [art. 29 CCN/2007]:
- sono obbligatorie;
- non comportano retribuzione accessoria;
- consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Le attività individuali consistono in:
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione dei compiti;
- rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.
Le attività collegiali consistono in:
- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- accoglienza e vigilanza degli alunni; il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni dalla scuola;
- partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue.
Sono poi previste attività funzionali fino a 40 ore annue per:
- la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione di inizio e fine d’anno;
- l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nella scuola materna e nei convitti.
Ribadiamo che le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore.
Docenti di ruolo, supplenti al 31/08 o 30/06 in regime Part/Time – Attività funzionali all’insegnamento e riferimenti normativi
- Ordinanza Ministeriale n. 446/97, art. 7 comma 7:
“Le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito.
- CCNL 2007, artt 28 comma 3 e 4 e 29 comma 2 e 3, i quali riportano quanto detto prima sulle attività funzionali all’insegnamento, individuali e collegiali
L’ordinanza ministeriale del 23 luglio 1997, di cui sopra, prevede che il docente Part/Time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’articolo 42, comma III, lettera b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito.
Ne consegue che la riduzione dell’attività di insegnamento può manifestarsi in corrispondenza delle attività funzionali individuali ma non su tutte quelle collegiali, in quanto l’apporto che il docente a tempo parziale risulta chiamato a dare in seno al collegio dei docenti o negli incontri scuola-famiglia dove si illustrano gli esiti periodici e finali degli apprendimenti, per la natura dei compiti assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato.
Quanto appena indicato è stato confermato anche dalla sentenza della Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320:
“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”
Due, quindi, i principi stabiliti:
- i docenti con orario part time non possono usufruire di “sconti” nella partecipazione ai collegi e alle attività funzionali all’insegnamento [max 40 ore per anno scolastico]. Criterio di proporzionalità rimane invece in vigore per quanto riguarda la partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione;
- la partecipazione è obbligatoria anche se la riunione è calendarizzata in giornata diversa da quelle di insegnamento.
Spezzone orario e Part/Time
Quanto specificato per i docenti in regime di part/time, secondo la prassi delle istituzioni scolastiche, e quindi il criterio di proporzionalità tra attività funzionali all’insegnamento e regime di Part/Time, vale anche per i docenti con spezzoni orari. Ricordiamo la differenza tra questi due istituti giuridici:
- nel Part/Time, il docente accetta la supplenza sull’intero ‘monte orario’ e solo successivamente chiede al proprio DS che il contratto venga trasformato in regime di part time;
- l’accettazione dello spezzone orario rispetto all’orario ‘pieno’, invece, è diretta.
C’è da dire anche che non essendoci una normativa chiara sui docenti con spezzoni di cattedra [c’è chi intende la sentenza della Cassazione si rivolga anche ai docenti con spezzone e non solo a quelli con part/time] e adempimenti riguardo le attività funzionali all’insegnamento, il Dirigente scolastico può demandare la questione alla Contrattazione di istituto la quale ha la possibilità di prevedere dei criteri per i docenti che hanno lo spezzone orario.
Conclusioni – Risposta al quesito
Oltre a quanto indicato in Premessa…
Gli impegni del mese di giugno, a titolo esemplificativo, per la nostra docente a tempo determinato al 30/06 con spezzone orario saranno:
- Scrutini–>obbligatori a prescindere;
- Collegi docenti, attività di programmazione, verifica, incontri scuola/famiglia–>obbligatori a meno che ci sia diversa disposizione presente nella contrattazione o regolamento di istituto. In tal caso occorre una programmazione delle attività concordata con il dirigente scolastico, sulla base del Piano delle attività dei docenti;
- Consigli di classe–>soggetti a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito. Ipotesi poco probabile in quanto nel mese di giugno i consigli di classe si riuniscono in occasione degli scrutini, obbligatori come già specificato.
Altre attività nel mese di giugno
Eventuali attività che si svolgono dal 1 settembre ad inizio lezioni (o dal termine delle stesse fino al 30/6) devono OBBLIGATORIAMENTE essere programmate e deliberate non potendo in alcun modo essere imposte dal Dirigente, così come non può essere imposta la semplice presenza nella scuola, indipendentemente dall’impegno in attività programmate, per il numero di ore previste dal proprio orario di insegnamento in quanto le lezioni non sono ancora iniziate.
In buon sostanza durante tutti i periodi in cui non ci sono le lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi degli artt. 28 e 29 sopra richiamati e di conseguenza conteggiate nel numero di ore ivi previste.
E il docente con spezzone orario partecipa solo se l’attività rientra nel monte orario previsto per il contratto.