Consigli di classe, dotarsi di un regolamento per ottimizzarne il funzionamento: scarica un esempio

La costituzione, la composizione, le funzioni e il ruolo del Presidente del consiglio di classe di un istituto di istruzione superiore (e per una parte, anche per le altre tipologie di scuole) sono previsti e definiti dal D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 e dagli articoli 3, 5, 6, 37 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica” e dalla C.M. 28/2000. Con la legge n. 477 del 1973, infatti, lo Stato emanò norme sullo stato giuridico del personale docente e non docente della scuola e sugli organi collegiali. In tali organi avrebbero dovuto essere rappresentati docenti, non docenti, genitori e studenti, a garanzia della gestione democratica della scuola. Con il Decreto del presidente della Repubblica n. 416 del 1974, vennero quindi istituiti e riordinati gli organi collegiali e tra questi proprio il consiglio di classe (o di interclasse nelle scuole elementari), formato da tutti i docenti e da una rappresentanza dei genitori (e degli studenti nella scuola superiore), con il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Il T.U. parte I titolo I DPR 297/1994, integrato e modificato con i provvedimenti normativi successivamente approvati, l’art. 6 Legge 11/10/1997 n. 748, il regolamento di contabilità scolastica, il D.I. n. 44/2001, che ha a sua volta comportato un ulteriore livello di modifica a livello di attribuzioni e competenze collegiali e il D.P.R. n. 249/98 che all’art. 4 regolamenta lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse hanno introdotto ulteriori modifiche, non tanto nella composizione, quanto nelle attribuzioni di competenze.
Il calendario della convocazione e la convocazione d’urgenza
Il calendario delle convocazioni del Consiglio di Classe è stabilito nel Piano annuale delle attività. Il Consiglio può essere convocato con procedura d’urgenza, previa comunicazione scritta da notificare con anticipo di almeno 24 ore rispetto all’orario di riunione. L’ora d’inizio, di eventuale apertura ai rappresentanti degli studenti e dei genitori e di conclusione della riunione devono essere specificate nella convocazione. Come giustamente si legge nel regolamento del liceo delle Arti di Trento e Rovereto diretto, con grande competenza manageriale, dal DS Daniela Simoncelli.
Apertura e validità della seduta anche nel caso non tutte le componenti siano rappresentate
Il Consiglio di classe è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano rappresentate. Nel caso in cui il Consiglio si riunisca per procedere alla valutazione del profitto degli studenti (scrutini intermedi e finali) la seduta si ritiene valida qualora sia presente, anche mediante nomina di docenti supplenti, la totalità dei docenti. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, la seduta può essere aperta ed è valida quando è presente il numero legale, consistente in almeno la metà più uno dei componenti la parte docente del Consiglio. Il numero legale deve sussistere per tutta la durata della seduta.
Trattazione degli argomenti e discussione
La trattazione degli argomenti avviene secondo la sequenza prevista dall’ordine del giorno. Ogni componente del Consiglio ha diritto di partecipare alla discussione, previa richiesta rivolta al Presidente. Ogni singolo intervento deve osservare criteri di ordine e rispetto delle opinioni altrui.
Votazione su proposte di valutazione degli studenti
Qualora il Consiglio di classe, limitatamente alla sua componente docente, proceda a votazioni relative alla valutazione del profitto o della capacità relazionale degli studenti (scrutini intermedi e finali), sono ammessi alla votazione i soli docenti delle materie curricolari che impartiscono lezioni allo studente di cui si discute e i docenti di sostegno assegnati alla classe o al gruppo in cui è presente lo studente a loro assegnato. Non è consentita l’astensione sulle proposte di ammissione/non ammissione all’anno successivo come pure sulla valutazione del profitto e delle capacità relazionali degli studenti. Il docente della singola disciplina – si legge nel regolamento del liceo delle Arti di Trento e Rovereto – formula la proposta di voto. Il voto di capacità relazionale è invece proposto dal coordinatore di classe. Qualora la proposta di voto non raggiunga la maggioranza dei consensi, il coordinatore formula una seconda proposta e chiede al Consiglio di esprimersi, cominciando dalla proposta più alta.
Votazione su proposte diverse dalla valutazione degli studenti
La proposta di deliberazione deve essere formulata in modo chiaro e riportata a verbale. Terminata la discussione su uno specifico argomento all’ordine del giorno, il Presidente, acquisite tutte le proposte, dichiara aperte le operazioni di voto. La votazione avviene per alzata di mano. Nel caso di presentazione di una sola proposta di deliberazione, il Presidente procede, chiedendo prima i voti favorevoli, poi i contrari, quindi gli astenuti. La proposta – si legge nel regolamento del liceo delle Arti di Trento e Rovereto – è approvata qualora raggiunga la maggioranza dei voti validi. In caso di parità il Presidente non può esimersi dall’esprimere un voto. Nel caso di presentazione di due o più proposte concorrenti, il Presidente, dopo aver ricordato che è consentito esprimere il proprio voto favorevole per una sola tra le proposte, chiede al Consiglio di esprimersi su ciascuna di queste. La proposta approvata sarà quella che avrà raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono possibili votazioni su argomenti non espressamente inseriti all’ordine del giorno. Analogamente non sono ammesse votazione su argomenti proposti come “comunicazioni” o inseriti tra le “varie ed eventuali”, ammesso che abbia senso una denominazione così imprecisata che di per sé non ha alcun tipo di valore.
Il supporto di esperti esterni all’Istituzione scolastica
Il Consiglio può avvalersi del supporto di esperti esterni all’Istituzione scolastica, al fine esclusivo di svolgere al meglio la propria attività. La presenza di esperti esterni deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico.
Le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti
Le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti valutativi sono stabilite da disposizioni nazionali (anche regionali per le Province Autonome, per esempio). Ogni atto riguardante questioni personali o familiari è invece soggetto al vincolo delle norme sulla privacy.
REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLI DI CLASSE