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Congedo retribuito legge 104, quando non serve il cambio di residenza?

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Per il congedo retribuito straordinario non sempre è necessario cambiare la residenza. Le precisazioni del Mef.

Per avere il congedo straordinario retribuito quando si assiste un familiare con legge 104 è necessaria la residenza con il disabile. Il cambio di residenza non serve, invece, se si richiede la dimora temporanea nel comune in cui risiede il disabile (che deve essere diverso dal proprio). C’è un caso, però, previsto dalla Legge che non richiede il cambio della residenza se assistente e assistito non abitano nella stessa casa. Vediamo la normativa di riferimento rispondendo alla domanda di una nostra lettrice:

Buonasera, con la presente vorrei chiedere, se possibile, un chiarimento riguardante il congedo biennale per assistenza a un familiare disabile con legge 104. Ho presentato la richiesta presso la mia scuola in quanto mia madre usufruisce della legge 104 articolo tre comma tre da circa quattro anni e mezzo, ma nonostante la dirigente mi avesse concesso l’autorizzazione con un preavviso di un mese,  mi sono vista negare la cosa a due giorni dall’inizio del congedo perché io e la mamma, pur occupando uno stesso stabile (con una porta comunicante tra le due unità abitative, peraltro) in uno stesso numero civico, abbiamo due interni diversi, uno 14 e l’altro 14/A, e questa condizione è stata considerata una situazione incompatibile. Tuttavia, continuo a leggere notizie che contrastano con tale diniego. 
Ringraziando sin d’ora per la vostra gentile risposta al riguardo, porgo i miei più cordiali saluti. 

Congedo straordinario senza cambio di residenza

Il cambio di residenza non è necessario quando assistito e assistente vivono allo stesso indirizzo, nello stesso stabile e allo stesso numero civico e a cambiare è solo l’interno dell’appartamento. A prevederlo sono diverse fonti normative.

Per dimostrare le sue ragioni può evidenziare che il fatto che il requisito della convivenza risulta soddisfatto anche nel suo caso può attingere all’ Informativa n. 04 – Congedo biennale D. Lgs n. 151/2001 art. 42, c. 5 – indicazioni operative sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato in cui è esplicitamente scritto che:

Tale requisito (quello della convivenza) si ritiene sussistere anche nel caso in cui la residenza del richiedente e quella del soggetto disabile siano fissate nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma in appartamenti distinti (cfr. Circolare n. 3884 del 18/02/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Lo stesso concetto è ribadito anche nel provvedimento di concessione del congedo biennale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale ello Stato -Novara.

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