Congedo per la formazione legge 53/2000: criteri e modalità di fruizione
Di

Il congedo è previsto dall’art. 5, legge 8.3.2000, n. 53. È aggiuntivo a quanto previsto per il diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (150 ore).
Motivazione
Si intende quello finalizzato:
- al completamento della scuola dell’obbligo;
- al conseguimento del titolo di studio di …
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I contenuti della rivista: Gestire il personale scolastico