Congedo maternità di tre mesi: in caso di affido o adozione spetta al padre se la madre non se ne avvale. PARERE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica pubblica chiarisce riguardo il congedo di paternità in caso di affido di minore, in particolare sulla concessione del congedo di paternità a seguito di affido di un minore.
Il parere specifica “Come previsto dall’articolo 28 del TU, il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore esclusivamente nei casi di impossibilità di assistenza del figlio, ossia per:
a) morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita;
b) abbandono da parte della madre;
c) affidamento esclusivo del bambino al padre.
Si tratta di specifiche situazioni per le quali, in mancanza delle cure materne, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.
Invece, nel caso di congedo di maternità o paternità per i genitori affidatari o adottivi, bisogna far riferimento a quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 31 del TU n. 151 del 2001. In particolare, il comma 1 dell’articolo 31 prevede che il congedo di paternità, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore.
Tale congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26, comma 6, del T.U. n. 151/01).
Quindi, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.”