Congedo parentale, si potrà chiedere fino ai 12 anni di età dei figli. Da 6 a 9 mesi il 30% di indennizzo

Il Governo ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee che “estendono i diritti dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”.
Lo fa sapere il ministro del Lavoro, Andrea Orlando con una nota nella quale sottolinea che tra le norme c’è l’aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per il quale si può chiedere il congedo parentale parzialmente indennizzato.
Inoltre, spiega l’Ansa, i mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) sono aumentati da sei a nove in totale.Poi il diritto al congedo parentale per il genitore solo sarà esteso da 10 a 11 mesi. Finora l’estensione a 11 mesi valeva solo nel caso di utilizzo da parte di entrambi i genitori con l’utilizzo di cinque mesi da parte del padre.
“Il livello della relativa indennità – spiega Orlando – è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%“.
Orlando precisa che “viene aumentata da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti” e che “è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio“.