Congedo parentale, se non ci sono lezioni o attività i giorni del periodo natalizio deve essere considerati nel conteggio?

Congedo parentale e sospensione delle attività didattiche, cosa fare per non far rientrare nel computo i giorni del periodo natalizio?
Congedo parentale
Ricordiamo che il congedo parentale, da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino, è disciplinato dal D.lgs. 151/2001, dal D.lgs. 80/2015 e dal D.lgs. 105/2022 (che ha modificato il decreto 151/2001).
Per quanto riguarda la scuola, è l’articolo 12 del CCNL 2007 (vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà a breve riscritto per la parte normativa) a disciplinare il suddetto congedo, CCNL che prevede per il personale interessato una disposizione di miglior favore, rispetto al D.lgs. 151/01.
Nello specifico, la disposizione di miglior favore riguarda i primi trenta giorni di congedo parentale che, ai sensi del CCNL 2007, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. I predetti 30 giorni, invece, ai sensi del D.lgs. 151/01 come modificato dal D.lgs. 105/2022, sono retribuiti al 30%.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono un insegnate di scuola primaria, assunta a TI il primo settembre 22, ma mai entrata in servizio perché in maternità obbligatoria. Ho terminato l’obbligatoria il 9/12 e ho richiesto il congedo facoltativo dal 12/12 al 22/12. L’intenzione è di continuare il congedo anche a gennaio, ma vorrei capire come non sprecare giorni di congedo durante le vacanze di Natale. Come funziona? Posso usare le ferie e non il congedo? Devo mettermi a disposizione della scuola dal giorno 23/12?
Utilizzando l’istituto delle ferie, per poi riprendere il congedo parentale alla ripresa delle lezioni, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), ricadenti subito prima o subito dopo le ferie, vanno conteggiati quali giorni di congedo parentale, come chiarito dall’Inps con la circolare n. 17/1982, la circolare n. 82/2001, la circolare n. 139/2002, il messaggio n. 28379 del 25.10.2006 e il messaggio n. 19772/2011.
Pertanto, non volendo la lettrice “sprecare” giorni di congedo parentale, riteniamo che non sia questa la soluzione che, invece, può consistere nell’inviare a scuola una dichiarazione firmata di ripresa del servizio (quindi senza recarsi fisicamente a scuola), come chiarito dalla RTS Vercelli/Biella con nota prot. n. 11195 del 24/09/2013:
“Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”
La nostra lettrice, in definitiva, inviando una dichiarazione di presa di servizio, non deve né giustificare il periodo in esame né tantomeno ricorrere ai giorni di congedo parentale.
Nuova richiesta di congedo parentale
Quanto alla richiesta del nuovo periodo di congedo parentale a partire dal primo giorno di lezioni, ricordiamo che a stretto livello normativo la richiesta va inviata secondo la tempistica prevista dal CCNL (preavviso di 15 giorni ovvero, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti).
Va tuttavia detto che tante scuole si sono adeguate all’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015 che ha riformulato il disposto di cui all’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, il quale sancisce che ai fini dell’esercizio del congedo parentale “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
In caso di dubbio in merito consultare la scuola.
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