Congedo parentale retribuito al 100% primi 30 giorni fino ai 12 anni. Sentenze sono chiare [GUIDA]

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È ormai dal 2007 che i dipendenti della scuola non hanno riconosciuto un diritto sancito dal Contratto. E duole anche constatare come pochi sindacati e addetti ai lavori intervengono sulla questione mentre i più continuano a proporre schede ed articoli avallando orientamenti Aran che di fatto non possono avere valenza rispetto a ciò che è contenuto in una norma contrattuale.

Congedo parentale e durata

All’interno del periodo degli 11 mesi di congedo parentale di cui possono complessivamente fruire i genitori, solo 6 mesi sono retribuiti.

Ovviamente ciò è riferibile ad entrambi i genitori, ovvero i 6 mesi si intendono complessivamente retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o se si arriva a 6 mesi sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori.

Tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) non sono retribuiti.

Esempio:
se il padre fruisce dei primi 7 mesi a sua disposizione i primi 6 mesi sono retribuiti, il 7° non è retribuito. In questo caso la madre potrà fruire dei restanti 4 mesi senza retribuzione.

Così come se il padre fruisce di 4 mesi e la madre di 6 mesi, solo i primi 6 mesi (complessivamente fruiti) sono retribuiti mentre gli altri 4 non sono retribuiti.

Primi 30 giorni entro il 12° anno di età del bambino (compreso il giorno del 12° compleanno)

L’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”.

L’art. 12, comma 4 del CCNL/2007 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [D.Lgs. 80/2015: per ogni figlio nato, nei primi suoi 12 anni di vita per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi 8 anni ora elevati a 12 anni di vita del bambino.

L’art. 12 del CCNL/2007 è quindi norma più favorevole e riferita all’ambito dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 80/2015 (che ha esteso l’età del bambino dagli 8 ai 12 anni come limite per la fruizione del congedo), che disciplina i casi in cui sorge il congedo parentale senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi in cui il minore abbia meno o più di sei anni.

Il trattamento di miglior favore previsto dall’art. 12 del CCNL è, dunque, riferito all’art. 32, comma 1 lett. a), e cioè a tutte le ipotesi di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino.

Pertanto, i primi 30 giorni di congedo parentale sono interamente retribuiti (100%) se fruiti entro i 12 anni del bambino.

Restanti 5 mesi entro il 6° anno di età del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno)

Per i restanti 5 mesi l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale del richiedente,  fino al sesto anno di vita del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno).

Restanti 5 mesi dal 6° anno di età del bambino fino all’8° anno di età (compreso il giorno dell’8° compleanno)

Se i restanti 5 mesi (o parte di essi) sono invece fruiti dai 6 agli 8 anni del bambino (compreso il giorno dell’8° compleanno) l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (negli ultimi anni è stato di circa Euro 16.300,00).

Restanti 5 mesi dall’8° annno di età del bambino fino al 12° anno di età (compreso il giorno del 12° compleanno)

Se i restanti 5 mesi (o parte di essi) sono fruiti dai 6 ai 12 anni del bambino (compreso il giorno del 12° compleanno) non si avrà alcuna retribuzione, anche se il reddito del richiedente rientri nei parametri sopra descritti.

Sentenze

La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3606 del 07/03/2012 (per il Comparto Ministeri), il Tribunale di Sassari, sentenza n. 1424/11 del 03 gennaio 2012 e Tribunale di Grosseto, sentenza n. 216/2018 (entrambe per il Comparto Scuola) danno ragione a quei ricorrenti che si vedono respingere il pagamento per intero dei primi 30 gg. se fruiti entro i 12 anni.

Tutte le sentenze sono chiarissime nell’affermare che il CCNL (ministeri e scuola) sono norme di miglior favore rispetto alla legge 151/01 e per questo deve necessariamente essere applicato.

Ricordiamo che il nuovo CCNL 2016/18 del comparto scuola non ha modificato l’art 12 citato e l’ha confermato nella sua interezza disponendo che tutte le norma del precedente contratto non modificate dal nuovo CCNL rimangono inalterate e valide.

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