Congedo parentale: non riduce le ferie e vale ai fini dell’anzianità di servizio. Preavviso scende a 5 giorni. Novità dal CCNL

L’ipotesi di CCNL 2019-2021 sottoscritta all’Aran il 14 luglio porta novità anche per il congedo parentale. In sintesi il periodo di congedo parentale non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il periodo di preavviso si riduce da 15 a 5 giorni. Ai genitori lavoratori è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento ai figli fino ai 12 anni.
L’art. 34 dell’ipotesi del CCNL prevede:
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151 del 2001, con le specificazioni migliorative di cui al presente articolo.
Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del D.lgs. n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29/11/2007.
Da evidenziare che il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità, ovvero 10 giorni retribuiti al 100%, che precedentemente non era previsto per i dipendenti pubblici.
Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
Il congedo parentale previsto per ciascun figlio (art. 32 , comma 1, del D.lgs. n. 151 – 2001) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio.
I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Successivamente al congedo di maternità o di paternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita (per i casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151 del 2001). Resta fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001.
I periodi di assenza, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.
La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Ai lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992.
L’art. 12 del CCNL 29/11/2007 viene abrograto.