Congedo parentale: in caso di fruizione frazionata, come si computano i giorni festivi o le ferie compresi tra due periodi?

Come si computano i giorni di due periodi frazionati di congedo parentale, in caso lo stesso venga intervallato da giorni festivi ovvero un periodo di ferie o altra tipologia di assenza?
Computo giorni
Congedo continuativo e congedo frazionato intervallato da giorni festivi o non lavorativi
L’articolo 12, comma 6, del CCNL 2007 (vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà a breve riscritto per la parte normativa), dispone quanto segue:
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
I periodi di assenza di cui al comma 4 sopra richiamato sono quelli relativi al congedo parentale. Dunque, i giorni festivi, che ricadono in un periodo continuativo di congedo parentale, vanno sommati ai giorni di congedo. Esempio: congedo parentale da lunedì 5 dicembre a venerdì 9 dicembre 2022, rientra nel calcolo anche il giorno 8 dicembre (festivo). Oppure: congedo da lunedì 5 dicembre a martedì 13 dicembre 2022, rientrano nel computo dei giorni di congedo parentale anche l’8 dicembre (festivo), il sabato (non lavorativo per settimana corta) e la domenica.
Analogamente, in caso di fruizione frazionata del congedo senza ripresa del servizio, gli eventuali giorni festivi, la domenica e il sabato (nel caso di settimana corta) vanno sommati ai giorni di congedo parentale. Esempio: richiesta congedo prima settimana dal lunedì al venerdì (scuola con settimana corta); richiesta congedo seconda settimana dal lunedì successivo al venerdì; i sabati e le domeniche (e gli eventuali giorni festivi) vanno computati come giorni di congedo parentale, poiché tra la prima e la seconda settimana non si è verificata una ripresa effettiva dell’attività lavorativa. Viceversa, nel caso in cui tra la prima e la seconda settimana l’interessato rientri in servizio (restando nell’esempio: seconda richiesta dal martedì al venerdì, quindi con rientro in servizio il lunedì), i sabati e le domeniche (e gli eventuali giorni festivi) non vanno computati come giorni di congedo parentale.
Congedo frazionato intervallato da altra tipologia di congedo
Riguardo al congedo parentale frazionato intervallato da altra tipologia di assenza (ferie, malattia …), senza rientro in servizio, l’Inps ha fornito indicazioni con diverse circolari e messaggi, susseguitesi nel corso del tempo. La circolare di riferimento è la n. 17/1982, cui sono seguiti: la circolare n. 82/2001; la circolare n. 139/2002; il messaggio 28379 del 25.10.2006; il messaggio 19772/2011.
In base alla succitate circolari e messaggi:
- due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo (dunque senza ripresa del servizio), debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri tipi di congedo o permessi).
- … allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.).
Di seguito gli esempi riportati nel messaggio Inps del 2006.
Esempio 1
Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:
- 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
- sabato e domenica
- 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie, malattia o assenza ad altro titolo
- sabato e domenica
- 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
In questo caso, le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza vanno conteggiate come congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.
Viceversa, nel caso in cui il lavoratore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. Esempio:
Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:
- 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
- 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia
- 3 ^ settimana: lunedì = ripresa dell’attività lavorativa
In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Salve sono una CS a tempo indeterminato. Ho una figlia di 6 anni, quest’anno ho fatto richiesta di congedo parentale a cui ho ancora diritto perché non ancora usufruito dei 6 mesi, in seguito (senza effettiva ripresa del servizio) per problemi di salute ho richiesto malattia con certificato fino al giorno 22/12/2022; dal 23/12/22 al 08/01/23 ho richiesto ferie. La problematica è che l’assistente amministrativo della scuola in cui lavoro sostiene che, nel caso in cui il giorno 9/1/23 non rientri effettivamente in servizio, ma ipoteticamente ricominci la malattia (quindi non usufruisco di congedo né prima e né dopo il periodo di ferie), i giorni festivi all’interno del periodo di ferie mi vengono sottratti dai giorni di congedo a cui io ho diritto. Quindi nel caso specifico, io in ferie dal 23 dicembre all’8 gennaio mi verrebbero sottratti 5 giorni di congedo nei giorni 25-26 dicembre, 1-6-8 gennaio. Concludo dicendo che l’AA fa riferimento alla circolare INPS n.139 del 29 luglio 2002 – paragrafo 4. E’ realmente così?
Nonostante la lettrice non specifichi sino a quando abbia fruito del congedo parentale, possiamo comunque rispondere al quesito. Il suo caso potrebbe rientrare nel “congedo frazionato intervallato da altra tipologia di congedo”, qualora al rientro, ossia il 9 gennaio, riprendesse il congedo parentale. Se così fosse, avrebbe ragione la scuola, in quanto i giorni festivi e non lavorativi (25-26 dicembre e 1-6-8 gennaio) ricadrebbero immediatamente dopo le ferie e immediatamente prima dell’eventuale secondo periodo di congedo parentale. Ma così non è, in quanto la nostra lettrice, da quanto scrive, riprenderebbe la malattia. Pertanto, i suddetti giorni non vanno sommati a quelli di congedo parentale.
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