Congedo parentale docenti, fruizione possibile anche ad ore. Secondo quali modalità?
Il congedo parentale, ai sensi del D.lgs. 151/01 e ss.mm., può essere fruito anche ore, tuttavia l’applicazione al personale docente andrebbe disciplinata in contrattazione.
Durata e beneficiari
L’articolo 32 del D.lgs. 151/01 prevede che, per ciascun bambino, nei primi suoi dodici anni di vita:
- ciascun genitore ha diritto al congedo parentale;
- il periodo di congedo complessivamente fruibile da entrambi i genitori è pari a 10 mesi, elevabili a 11 (vedi di seguito);
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, spettano 6 mesi al massimo di congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato;
- al padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato, spettano al massimo 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7, qualora lo stesso (padre), fruisca del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- in caso di genitore solo (o nei confronti della quale sia stato disposto l’affidamento unico del figlio), allo stesso spettano 11 mesi di congedo parentale.
Dunque:
- il congedo spetta ad entrambi i genitori per un periodo massimo di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi di congedo;
- ciascun genitore può fruire al massimo di 6 mesi, che diventano 7 qualora il padre fruisca di un periodo di congedo (continuativo o frazionato) di almeno 3 mesi;
- è chiaro che, se un genitore fruisce del congedo per sei mesi, l’altro può fruire del restante previsto periodo. Così ad esempio: se la madre fruisce di 6 mesi di congedo, al padre ne restano 5; viceversa, se il padre fruisce di 6 mesi, alla madre ne restano 4.
Quanto detto vale sia per i docenti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato (per questi ultimi, entro il limiti della durata del rapporto di lavoro).
Retribuzione
Il congedo parentale è retribuito, sino ai 12 anni di vita del bambino, a tutti gli interessati per i primi 9 mesi, mentre per il periodo eccedente (decimo ed anche undicesimo mese) dipende dalla situazione reddituale. Nello specifico:
- il primo mese (sempre sino a 12 anni del figlio) è retribuito al 100%, come previsto dall’articolo 12 del CCNL 2007 (e come previsto anche dall’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 19/21, di cui si attende la firma definitiva, affinché le disposizioni in essa contenute diventino vigenti);
- i successivi otto mesi sono retribuiti al 30%, a prescindere dal reddito del richiedente;
- il decimo e l’eventuale undecimo mese di congedo sono retribuiti al 30% solo se il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (viceversa, il congedo sarà non retribuito; anche gli eventuali mesi non retribuiti, si computano nell’anzianità di servizio).
Modalità fruizione
Il congedo in questione può essere fruito su base giornaliera oppure oraria. Riguardo a quest’ultima modalità di fruizione, l’articolo 32, comma 1-bis, del D.lgs. 151/01 prevede che la stessa (modalità di fruizione) sia regolamentata dalla contrattazione collettiva di settore che, nello specifico, deve definire:
- le modalità di fruizione del congedo ad ore;
- i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Qualora la contrattazione collettiva non intervenga, anche a livello aziendale (contrattazione di istituto nel caso della scuola), la fruizione del congedo su base oraria deve avvenire in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Evidenziamo che né il CCNL 2016/18 né l’Ipotesi di CCNL 2019/21 succitata regolamentano la fruizione del congedo in questione su base oraria, tuttavia la stessa (come detto sopra) può essere disciplinata dal contrattazione di istituto, cosa che sarebbe quanto mai necessaria. Senza una regolamentazione in sede di contrattazione, infatti, l’applicazione della disposizione normativa in esame nelle istituzioni scolastiche sarebbe alquanto difficile, considerato che la metà dell’orario medio giornaliero suddetto potrebbe corrispondere, ad esempio, a 1 ora e trenta minuti, con tutte le conseguenti difficoltà (chi copre la classe per 30 minuti?), come ben evidenziato dal prof. P. Pizzo, esperto di normativa scolastica e membro della segreteria nazionale della UIL Scuola, il quale ha pure suggerito un’eventuale soluzione, in base alla quale in contrattazione di istituto si potrebbe, ad esempio, definire quante ore sono equiparabili ad un giorno, per poi procedere a una riduzione orario complessiva settimanale.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla regolamentazione in contrattazione, il docente ha diritto di fruire il congedo parentale anche su base oraria.
Tempistica richiesta
La richiesta di congedo parentale, come leggiamo nel novellato D.lgs. 151/01, va presentata con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo, termine che scende a 2 giorni in caso di fruizione su base oraria.
Il CCNL 2007 prevede che l’istanza di congedo parentale vada presentata 15 giorni prima (termine che scende a 48 ore, in caso di particolari e comprovate situazioni personali), tuttavia tale disposizione sarà superata, quando entrerà in vigore la succitata Ipotesi di CCNL 2019/21, che prevede anch’essa che la richiesta di congedo parentale vada presentata cinque giorni prima, termine che scende a 48 ore, in caso di particolari e comprovate situazioni personali.
Quesito
Una nostra lettrice così chiede:
Sono una docente non di ruolo della secondaria di secondo grado, ho una bimba di 4 anni e mezzo e ho ancora circa 5 mesi del congedo parentale al 30% di cui posso usufruire. In caso di assegnazione della supplenza ne posso usufruire ad ore? Ossia se ottengo una cattedra da 18 h ne posso prendere ad esempio 4 di congedo per tutto l’anno scolastico? Avrei così ad esempio una classe in meno nella quale verrei sostituita e non arrecherei danno ai ragazzi. Ringrazio e saluto cordialmente.
Rispondiamo alla nostra lettrice che la stessa può fruire, senza dubbio alcuno, del congedo parentale su base oraria, in quanto un diritto che le spetta. Quanto alle modalità di fruizione, la lettrice deve verificare se sono state disciplinate e come in contrattazione di istituto. Se la materia non fosse disciplinata, si dovrebbe seguire quando dettato dal comma 1-ter dell’art. 32 del D.lgs. 151/01, con tutte le conseguenti difficoltà derivante dal fatto che, talvolta, l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile – immediatamente precedente a quello di inizio del congedo parentale – non corrisponde ad ore intere ma a frazioni orarie. Per completezza di informazione, la soluzione della collega potrebbe essere valida, se prevista dalla contrattazione di istituto e fermo restando che si deve salvaguardare sempre l’unicità dell’insegnamento (la lettrice non specifica la classe di concorso di insegnamento, per cui non possiamo dire se le quattro ore possano o meno spezzare l’insegnamento impartito ovvero uno degli insegnamenti impartiti).
Corsi
I Podcast come strumento didattico: come realizzarli e come insegnare un ascolto attivo
Prova orale del Concorso Dirigenti Scolastici: 50 simulazioni interattive. Posti limitati
Orizzonte Scuola PLUS
RAV e PTOF: novità e indicazioni operative per la definizione e approvazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche
Webinar PNRR e linee guide per l’orientamento: il ruolo del docente tutor e orientatore nell’a.s. 2024/2025. Come averlo gratuitamente
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.