Congedo parentale dipendenti settore privato e congedo paternità: online la procedura per le domande. Messaggio Inps

E’ online la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le domande di congedo facoltativo del padre. Lo comunica l’Inps con il messaggio dell’8 nvembre.
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella GU del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l’08 novembre 2022.
Per i periodi di congedo parentale successivi alla data di pubblicazione del messaggio (quindi dopo l’8 novembre 2022), le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
Per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
Le novità sul congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti:
- alla madre e al padre, fino al 12° anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.