Congedo parentale: da lunedì a venerdì e poi dal lunedì successivo. Si contano anche sabato e domenica

In caso di fruizione del congedo parentale da lunedì a venerdì e poi dal lunedì successivo, le giornate di sabato e domenica rientrano nel computo dei giorni spettanti per il congedo medesimo.
Congedo parentale
Il congedo parentale, disciplinato dai decreti legislativi 151/2001, 80/2015 e 105/2022 (che ha modificato il decreto 151/2001), nonché dall’articolo 34 del CCNL 2019/21:
- spetta a tutto il personale in servizio, sia di ruolo che a tempo determinato (per tale personale il diritto a fruire del congedo si esercita entro i limiti della durata del rapporto di lavoro);
- può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino;
- può essere fruito a giorni interi oppure a ore;
- ha una durata complessiva di 10 mesi da ripartire tra i due genitori (i mesi salgono a 11, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; gli 11 mesi sono inoltre riconosciuti al genitore solo);
- la richiesta, con la relativa documentazione, va presentata con un termine di preavviso di 5 giorni ovvero, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti;
- il personale supplente, ai fini della fruizione, deve dapprima effettuare la presa di servizio, salvo che si trovi già in congedo di maternità. In tal caso, come precisato dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 33950/2009 – si può fruire del congedo parentale (dopo il suddetto congedo di maternità), senza prendere servizio. D’altra parte, nel succitato art. 34 (comma 2) leggiamo che il docente in congedo di maternità è considerato in servizio a tutti gli effetti, anche ai fini della proroga contrattuale: […] Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
Quanto alla retribuzione, il D.lgs. n. 105/2022 ha innalzato da sei a nove – complessivamente per entrambi i genitori – i mesi di congedo parentale retribuiti al 30%, retribuzione che, in virtù dell’art. 34 del CCNL 19/21 (per il solo personale della scuola) e delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 217 e 218, L. 207/2024), è così percepita:
- primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino. Tali giorni dunque sono retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;
- 2 mesi all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti dai 7 ai 12 anni sono, invece, retribuiti al 30%);
- i restanti 6 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Evidenziamo che:
- a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore;
- si arriva così in totale a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
Congedo intervallato da sabato e domenica
Così leggiamo nell’articolo 34, comma 5, del CCNL 2019/21:
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Dunque:
- i periodi di congedo di cui al comma 3 dello stesso articolo, ossia i periodi di congedo parentale (il comma 4 riguarda invece la malattia del bambino sino al compimento del terzo anno di vita dello stesso) comprendono eventuali giorni festivi ricadenti all’interno dei medesimi periodi (e il sabato in caso di settimana corta). Così, ad esempio, se fruisco del congedo parentale da lunedì 13 a mercoledì 22 gennaio, i giorni di congedo sono in totale 10, in quanto vanno computate anche le giornate di sabato (scuola con settimana corta) e domenica;
- la modalità di computo sopra riportata si applica anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del docente. Esempio: fruisco del congedo parentale da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio; poi nuovamente da lunedì 20; nel computo dei giorni di congedo rientrano anche sabato 18 e domenica 19 gennaio.
Evidenziamo però che, se tra un periodo di congedo parentale e un altro, il lavoratore si assenti fruendo di un altro istituto giuridico, ad esempio malattia, i giorni di sabato (in caso di settimana corta) e domenica non si computano come assenza (e di conseguenza tra quelli di congedo parentale), pur trattandosi complessivamente di assenza continuativa. Esempio: fruisco del congedo parentale da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio; mi assento lunedì 20 gennaio per malattia; poi da martedì 21 gennaio fruisco ancora del congedo parentale; i giorni di sabato 18 e domenica 19 gennaio non sono considerati assenza (e non si computano naturalmente tra i giorni di congedo parentale). Approfondisci su Orizzontescuola Plus
Quesito
Il 6 aprile, dovrei rientrare a scuola dopo avere usufruito dei tre mesi di maternità obbligatoria. Per poter accudire ancora la mia bambina ho deciso di rientrare il 2 maggio a disposizione della scuola e non sulle classi. Vorrei sapere se è possibile chiedere il congedo dal lunedì al venerdì (dato che la mia scuola fa la settimana corta) o devo necessariamente includere anche il sabato e la domenica. Il sabato viene calcolato come un rientro a scuola? Grazie
Come detto sopra, qualora tra i due periodi di congedo non rientri a scuola, i giorni di sabato e domenica rientrano nel computo dei giorni spettanti per il congedo medesimo, indipendentemente se li i richiede o meno. Diverso il discorso se tra i due periodi si assenti per altri motivi, come sopra illustrato.
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