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Congedo parentale ATA, il padre ha diritto dal giorno successivo al parto anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre

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Ai sensi del D.Lgs 151/01 e successive modificazioni il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Un nostro lettore chiede:

Buon pomeriggio ho un contratto determinato come collaboratore scolastico con scadenza a giugno
Volevo sapere a quanti giorni di congedo parentale avrei diritto in caso di gravidanza di mia moglie e se ho diritto a giorni di congedo anche nei giorni del parto
In attesa di una cordiale risposta
Porgo i miei saluti

Il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Più nello specifico, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:

  • entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile (fatta eccezione per i primi 30 giorni retribuiti al 100%);
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (anche in questo caso fanno eccezione i primi 30 giorni retribuiti al 100%, se il congedo non è mai stato fruito in precedenza o per la parte eventualmente residua);
  • dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni del bambino il congedo non è mai indennizzato (anche in questo caso fanno eccezione i primi 30 giorni retribuiti al 100%, se il congedo non è mai stato fruito in precedenza o per la parte eventualmente residua).

Precisiamo che madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).

Ciò vuol dire che entrambi genitori possono assentarsi dal lavoro nello stesso periodo e allo stesso titolo, fruendo del congedo parentale per lo stesso figlio, fermo restando ovviamente il limite previsto del congedo.

Il diritto spetta a tutto il personale in servizio (docente e ATA), sia a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato, con uguali diritti.

Ovviamente al personale a tempo determinato i diritti sono tali nei limiti della durata della nomina.

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