Congedo parentale all’80%: a chi spetta e come funziona. FAQ INPS

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Com’è noto la legge di bilancio 2024 ha previsto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio. L’indennità sale all’80% per il solo anno 2024.

La novità, come abbiamo spiegato, riguarda anche il personale scolastico.

L’INPS ha pubblicato alcune FAQ per fare chiarezza su chi e quando può usufruire del congedo:

Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo.

Quali sono i requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’ aumento dell’indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31 dicembre 2023.

Come viene gestita la fruizione del congedo parentale se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no?

Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.

Quindi come è indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023?

– Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 151/2001.

FAQ_congedo_parentale_2024

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