Congedo parentale: 3 mesi all’80%. È una novità della Legge di Bilancio 2025. I dettagli
Il comma 217 della Legge di Bilancio 2025 apporta alcune modifiche significative all’articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001).
Le principali innovazioni riguardano due aspetti:
- Retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino:
la norma introduce una misura strutturale a partire dal 2025, che prevede l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo. Questa modifica riguarda il secondo mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, sostituendo la precedente elevazione al 60% fissata a regime. L’aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024, diventa così permanente; - Elevazione della retribuzione del terzo mese di congedo di maternità o paternità:
la norma innalza la retribuzione dal 30% all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, sempre entro il sesto anno di vita del bambino.
Applicazione delle nuove disposizioni
Il testo specifica i termini di applicazione delle novità introdotte. Le modifiche si riferiscono ai lavoratori che hanno terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente alle seguenti date:
- 31 dicembre 2023 per le disposizioni relative al primo periodo di congedo;
- 31 dicembre 2024 per le modifiche riguardanti i successivi periodi.
Va ricordato che per il personale della scuola il primo mese di congedo parentale è indennizzato al 100%, per cui la norma va intesa: un mese al 100% e due all’80%, se fruiti entro i 6 anni di vita del bambino.