Congedo obbligatorio e facoltativo per padri lavoratori: la norma non si applica alla scuola neanche per il 2020

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L’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Congedo obbligatorio e congedo facoltativo

L’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.

Per l’anno solare 2019

L’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio.

Il citato articolo 1, comma 354, della l. 232/2016 non ha altresì prorogato per l’anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per l’anno 2018.

Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Per l’anno solare 2020

Per l’anno solare 2020 la Legge di Bilancio 2020 all’art. 42 al comma 4 ha previsto l’innalzamento del congedo paternità obbligatorio a 7 giorni e ha prorogato anche per il 2020 il giorno del congedo facoltativo

Dipendenti della scuola

Già nel 2013 con il parere 8629 del 20 febbraio la Funzione Pubblica ha chiarito che tali disposizioni non sono direttamente applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (scuola compresa) e precisa che “….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all´art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall´art. 1, commi 7 e 8, della citata L. n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all´approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.

C’è da dire che durante la pausa natalizia, anche appena successivamente alla approvazione della legge di bilancio, chi digitava sui motori di ricerca “congedo obbligatorio padre” si trovava in diversi siti la dicitura “padri lavoratori dipendenti” e a dire il vero tale dicitura è utilizzata anche sul sito dell’INPS in cui appunto anche l’Istituto utilizza la dicitura “congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti”.

Peccato che poi manchi la parola “pubblici”!

Tutto questo, insieme alla notizia battuta da alcune agenzie di un possibile emendamento alla legge di bilancio, è stato alquanto fuorviante perché in realtà ad oggi tali congedi sono ancora preclusi ai dipendenti pubblici compresi quindi quelli della scuola in quanto i congedi così prorogati e aggiornati sono riservati esclusivamente ai dipendenti privati.

Pertanto, il mio suggerimento per le scuole è quello di andare cauti nella eventuali concessioni di questi permessi perché invece, ad oggi, non è cambiato nulla per i dipendenti della scuola.

Ovviamente mai come in questo caso mi piacerebbe avere una smentita dagli organi competenti.

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