Congedo matrimoniale docenti e ATA: Dirigente Scolastico controlla correttezza richiesta ma non può negarlo

Il congedo per matrimonio è un diritto potestativo da esercitare secondo quanto indicato nel CCNL. Nessuna concessione del dirigente.
Congedo matrimonio
Diritto potestativo
Il congedo da fruire in occasione del matrimonio continua ad essere disciplinato dall’articolo 15 del CCNL 2006-2009, tuttora in vigore per quanto non espressamente previsto nel CCNL 2016/18 e nel CCNL 2019/21.
Così leggiamo nell’articolo 15, comma 3, del suddetto CCNL 2006-2009:
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Dunque, dal tenore letterale della disposizione è evidente che trattasi di un diritto potestativo del docente e il dirigente scolastico non può far altro che controllare la correttezza formale dell’istanza e il rispetto delle condizioni di fruizione indicate nel CCNL.
Giorni, modalità fruizione e retribuzione
- il congedo è retribuito;
- spettano 15 giorni di congedo;
- i 15 giorni vanno fruiti consecutivamente;
- i 15 giorni si possono fruire a partire da una settimana prima ed entro i due mesi successivi al matrimonio;
- la decorrenza del congedo, entro i limiti di cui al punto precedente, è indicata dall’interessato;
- i 15 giorni non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Quanto detto riguarda anche il personale sia docente che ATA.
Quesito
Sono insegnante di ruolo nella scuola primaria con un contratto a tempo indeterminato e anche il mio fidanzato è un insegnante, entrato di ruolo l’anno scorso alle scuole medie. Abbiamo deciso di sposarci il 28 agosto 2025 e sarebbe nostra intenzione chiedere il congedo matrimoniale di 15 giorni dal 13 al 27 ottobre 2025. Ci è stato detto che noi potremmo usufruire del congedo entro due mesi dalla data del matrimonio ma dobbiamo avere l’autorizzazione dei Dirigenti scolastici. Quindi non è un diritto inderogabile? E” subordinato al loro consenso? I nostri attuali dirigenti non avrebbero problemi a concedercelo ma il mio andrà in pensione l’anno prossimo e il mio fidanzato probabilmente cambierà scuola e quindi anche dirigente. Sarebbe stata nostra intenzione presentare la domanda il primo di settembre (con certificato in mano) ai nuovi Dirigenti ma ora temiamo che possano negarcelo, magari giustificandosi del fatto che ad ottobre ci sono le lezioni. Potrebbero dunque negarci di usufruire del congedo nel periodo da noi scelto? Vorremmo prenotare il viaggio di nozze in questi giorni ma questi dubbi ci bloccano…fiduciosi aspettiamo una vostra cortese risposta
La nostra lettrice e il suo futuro sposo potranno tranquillamente fruire del congedo dal 13 al 27 ottobre 2025, rientrando tale periodo nei due mesi successivi alla data del matrimonio. Come detto, si tratta di un diritto potestativo e il dirigente non deve concedere/autorizzare nulla, ma solo controllare il rispetto delle condizioni contrattuali. Quanto detto, alla luce della disposizione sopra illustrata. Se ciò non bastasse, ricordiamo un chiarimento fornito dall’ARAN nel 2016, dove leggiamo quanto segue:
4.2 Che decorrenza deve avere il permesso per matrimonio per il personale del comparto della Scuola?
La clausola contrattuale prevede che il permesso debba essere fruito “in occasione del matrimonio” e, pertanto, in stretto collegamento temporale con l’evento. A tale riguardo, l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il dies a quo dello stesso. In particolare, la disposizione contrattuale prevede che il dipendente può anticiparne la fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, che è stato considerato un periodo di tempo congruo rispetto all’evento che giustifica la fruizione del permesso stesso. La collocazione temporale del permesso viene, pertanto, demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.
Dunque, entro i limiti sopra indicati (da una settimana prima sino a due mesi successivi al matrimonio), è il lavoratore a decidere il periodo in cui fruire del congedo, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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