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Congedo maternità di 5 mesi: è possibile tutto dopo il parto per una docente precaria?

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Cosa deve fare una docente precaria che voglia fruire del congedo obbligatorio di maternità tutto dopo il parto?

Tutte le lavoratrici, grazie alla legge di Bilancio 2019, posso fruire del congedo obbligatorio di maternità anche esclusivamente dopo il parto per 5 mesi. Così a fianco della possibilità di poter richiedere 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto, 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto, per il congedo obbligatorio di maternità si aggiunge anche l’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto.

A tal proposito rispondiamo ad una nostra lettrice che ci scrive:

Sono una docente con contratto fino al 30 giugno. Sono in gravidanza, la data presunta del parto è il 5 settembre per cui dovrei entrare in astensione obbligatoria il 5 luglio. Mi domandavo se fosse possibile prendere tutti e 5 i mesi di astensione dopo il parto piuttosto che due + tre. Sono obbligata a prendere i primi due a luglio e ad agosto perché non ho più un contratto di lavoro? Se non sono obbligata a farlo cosa devo fare? Grazie mille

Congedo maternità dopo il parto

La normativa di riferimento prevede per la donna che voglia fruire dei 5 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto, la necessità di presentare, nel corso del settimo mese di gravidanza, la documentazione medico/specialistica rilasciata dallo specialista del SSN (o convenzionato) in ci si attesti che l’opzione di rimandare fino al parto l’interruzione del rapporto di lavoro non arrechi danno alla salute della mamma e del bambino fino alla data presunta del parto.

Per le docenti precarie, però, è da tenere conto anche del fatto che il riconoscimento dell’indennità spetta solo entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo servizio. Nel suo caso, quindi, il diritto è da godere entro i 60 giorni successivi alla scadenza del contratto (entro, quindi, il 29 agosto) ma le ricordo, nel caso, che la documentazione necessaria va presentata entro il corso del settimo mese di gravidanza.

In ogni caso le spetterebbe, al termine del contratto e se è in possesso del requisito contributivo richiesto di 13 settimane versate nei 4 anni precedenti, anche la fruizione dell’indennità di disoccupazione Naspi (che poi si interromperebbe all’inizio dell’indennità di maternità per riprendere 5 mesi dopo).

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