Congedo per gravi motivi familiari: cos’è, per chi può essere richiesto, retribuzione e riscatto a fini pensionistici

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L’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000 prevede che i lavoratori dipendenti pubblici possano chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali alcune specifiche patologie.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO E RETRIBUZIONE

Durante il periodo di congedo suddetto il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione e lo stesso non valido a fini pensionistici.

GRAVI MOTIVI FAMILIARI

I gravi motivi, per cui chiedere il congedo, sono stati definiti dal DM n. 278/2000 e sono i seguenti:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell’infanzia e dell’eta’ evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

FAMILIARI PER CUI CHIEDERE IL CONGEDO

E’ possibile chiedere il congedo per i membri della della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi,  dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

RISCATTO A FINI PENSIONISTICI

I periodi di congedo non sono validi a fini pensionistici, a meno che non rientrino in periodi di malattia, di assistenza a disabili, di congedo biennale previsto dal decreto 151/01.
Il lavoratore può comunque procedere al riscatto dei citati periodi, sostenendone il relativo onere, come indicato anche da apposita Circolare Inps.

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