Congedo per dottorato di ricerca retribuito dalla Pubblica Amministrazione solo per corsi presso Università italiane
Snals Taranto – Come è noto, l’art. 2, della legge n. 476/84, dispone espressamente che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrono le condizioni richieste; in caso di ammissioni a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione pubblica”.
Snals Taranto – Come è noto, l’art. 2, della legge n. 476/84, dispone espressamente che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrono le condizioni richieste; in caso di ammissioni a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione pubblica”.
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 19/3/2013, n. 1608, a riguardo ha confermato il precedente Parere n. 5066, del 2/10/2007, espresso dalla sez. VI, nel senso che il suddetto disposto normativo è indirizzato ad operare unicamente per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane.
Tale assunto è del tutto coerente con quanto disciplinato dall’art. 74, del DPR 11/7/80 n. 382 sul riordino della dolenza universitaria.
Infatti, il dato normativo surriportato prevede che il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica conseguito presso università non italiane, quanto ai suoi effetti abilitanti e quindi alla sua efficacia è subordinato ad una attività di intermediazione del Ministero dell’Istruzione che con apposita valutazione si pronuncia sull’inserimento di tale titolo di studio nel sistema ordinamentale dei titoli accademici validamente conseguiti nel nostro Paese.
La predetta intermediazione avviene con provvedimento, attivato con apposita domanda, volto al riconoscimento del titolo conseguito all’estero a mezzo del quale si accerta, eventualmente, l’equipollenza o l’equiparazione a titoli accademici conseguiti presso istituzioni universitarie italiane, senza che possa configurarsi un automatico effetto di equipollenza tra titoli esteri e titoli italiani.
Pertanto, l’applicazione dell’art. 2 della legge 476/84 non è estendibile ai corsi di dottorato di ricerca frequentati all’estero.