Congedo Covid-19, istruzioni operative Inps per i lavoratori dipendenti con figli in quarantena. CIRCOLARE [PDF]
L’Inps, con la circolare n.116 del 2 ottobre, interviene sul congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti in caso di quarantena dei figli impegnati a scuola.
Il figlio, minore di 14 anni, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, alternativamente da entrambi i genitori se non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La domanda per ottenere l’indennità va presentata sul portale web dell’Istituto indicando gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, rilasciato a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Casi di compatibilità e incompatibilità
I casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente sono: malattia, maternità/paternità, ferie, aspettativa non retribuita, soggetti con particolari situazioni di fragilità, permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992, inabilità e pensione di invalidità.
I casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio sono: congedo parentale, riposi giornalieri della madre o del padre, cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, strumenti a sostegno del reddito per sospensione