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Congedo biennale per assistere familiare con disabilità: quale stipendio, scatti anzianità e contributi pensione. La Guida

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Proponiamo qui un focus dedicato agli effetti giuridici, contributivi e previdenziali di un importante istituto previsto a tutela dei disabili. L’istituto del congedo biennale retribuito fruibile per assistere familiari con disabilità grave accertata e certificata, ai sensi dell’art.3, comma 3, della L. n.104 del 5 febbraio 1992, è previsto e trova puntuale disciplina nel D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 all’art. 42, modificato dal D.lgs. n.119/2011.

Come i nostri lettori sanno, la durata massima dell’istituto è pari a due anni nell’arco dell’intera carriera lavorativa,. Le modalità di fruizione sono duplici: in modalità frazionata o continuativa.

La fruibilità spetta al coniuge (o alla persona unita civilmente), o in caso di decesso, assenza o impossibilità, spetta alternativamente secondo tale ordine di priorità: al genitore, al figlio/a, al fratello o alla sorella, da ultimo al parente o all’affine fino al terzo grado. Per gli approfondimenti dedicati ai soggetti legittimati, la documentazione necessaria e le modalità di calcolo si rimanda ai contributi già presenti sul nostro portale e sulla rivista “Gestire il personale scolastico” rivolta alle segreterie.

Effetti retributivi.

Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario spetta al dipendente docente e ATA, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, un trattamento economico definibile come indennità, il cui quantum è pari alla retribuzione fissa e continuativa risultante nell’ultimo cedolino del mese immediatamente precedente l’inizio della fruizione del congedo.

Dal calcolo rimangono però esclusi tutti gli eventuali compensi accessori, nonché le eventuali ulteriori indennità risultanti in busta paga (a titolo meramente esemplificativo: indennità di direzione, pagamenti di straordinari, conguagli, incarichi di progetti, incarichi e compensi a valere sul Fondo MOF e FIS, etc).

La soglia ISTAT.

Annualmente l’ISTAT rivaluta la soglia massima di indennità percepibile, oltre la quale non è possibile andare. L’ultimo aggiornamento è del 2018 fissato in € 48.738, cifra ben lontana da quelle percepibili dal personale docente e dal personale ATA.

Effetti previdenziali e contributivi.

Il periodo di fruizione di congedo biennale straordinario non è utile:

  • alla maturazione del diritto alle ferie;
  • Alla maturazione della tredicesima;
  • Al calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR).

Tali svantaggi sono previsti dall’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001 e ribaditi dall’informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003.

Il diritto alla pensione.

Il beneficio concesso al dipendente fruitore del congedo biennale è quello della piena validità del periodo ai fini del diritto a quiescenza, cioè del diritto alla pensione, come previsto dalla circolare n.1 del 2012 del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Per il dipendente pubblico infatti, a differenza del settore privato, l’Amministrazione di appartenenza è tenuta a calcolare, trattenere e versare i contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte, che saranno commisurati alle stesse, secondo le regole ordinarie.

Si tratta cioè di una contribuzione effettiva, non figurativa, valida ai fini del trattamento pensionistico.

In materia, il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n.2285 del 15 gennaio 2013 precisava infatti che “ Il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini della anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura con l’ulteriore precisazione che per il comparto del pubblico impiego, la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro”.

Efficacia sugli scatti di anzianità.

Fermo restando la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e dell’importo pensionabile, il parere n.2285 del 15 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il periodo in cui il lavoratore è in congedo non è utile ai fini della progressione economica, cioè per il raggiungimento dei c.d. scatti di anzianità che comportano un aumento stipendiale in busta paga.

La progressione economica infatti richiede quale requisito imprescindibile la presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, elemento assente durante la fruizione del congedo.

Il Consiglio di Stato con parere n. 3389 del 2005 ha infatti qualificato la fruizione del congedo come “sospensione” assoluta dall’attività lavorativa.

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